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Notizia ricevuta dall'Avv. Trebeschi

Un’altra bella pronuncia del Consiglio di Stato, particolarmente molto significativa perché resa da una delle Sezioni consultive, e sulla base di una relazione favorevole anche del Ministero del Welfare

Qui il testo della sentenza

Nuova sentenza conferma il diritto di recesso:

 

La Sentenza del Tribunale di Ferrara

(qui il testo completo)

Il Tar per il Veneto colpisce ancora.

 

Annullato il regolamento di Verona.
La retta per ricovero in RSA è  pagata dal  ricoverato nei limiti del proprio ISEE.
Il Comune, non i congiunti,  paga l'integrazione.

Qui il testo della sentenza

Sentenza "lampo" del Tar per il Veneto

 

«L'integrazione non spetta alle famiglie ma ai Comuni»

È una sentenza che smonta il sistema che da sempre regola il delicato e complicato mondo dell'assitenza agli anziani. Di quelli non autosufficienti curati nelle case di riposo.

Il TAR Veneto con la Sentenza Breve 00056 del 2012 consolida il proprio orientamento.

Interessante decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Varese

(scarica qui il decreto) - (scarica qui la sentenza)

 

Se il Comune è inottemperante alla sentenza del TAR e mantiene in vigore regolamenti annullati, l'amministratore di sostegno ha l'obbligo di promuovere azione giudiziale contro il Comune.

Lo dice il Giudice Tutelare del tribunale di Varese nel decreto del 20 dicembre 2011.

La questione riguarda l'inottemperanza del Comune di Castiglione di Olona alla sentenza 14 maggio 2010 n. 1482. Il Tar aveva annullato i regolamenti Comunali che nel caso di specie, per la determinazione del riparto tra amministrazione ed  utente delle  quote  del  servizio  di  C.D.D. non prevedevano la situazione economica del  solo assistito - disabile grave- a prescindere dal valore dell'I.S.E.E. riferibile al nucleo familiare cui il disabile appartiene.

Ulteriore conferma?

 

Anche il Tar di Bari sostiene che la retta deve essere sostenuta dal reddito del solo disabile e non dalle famiglie.

Qui il testo della sentenza

Tar Veneto - Sentenza 01908/2011 (Vicenza)

 

Anche il  TAR Veneto conferma che per l'erogazione di prestazioni e servizi siocio-assistenziali va considerata la situazione economica del solo assistito (nel pieno rispetto della Convenzione di New York).

Scarica qui il testo della sentenza

UNA PERSONA DISABILE e/o NON AUTOSUFFICENTE OVER 65 RICOVERATA PRESSO UNA STRUTTURA ACCREDITATA PAGA L’IMPORTO DELLA PROPRIA RETTA IN BASE ALLA PROPRIA SITUAZIONE ECONOMICA (ISEE), L’EVENTUALE INTEGRAZIONE SPETTA AL COMUNE DI RESIDENZA E NON AI FAMILIARI!! LO DICE LA LEGGE !!

QUESTA SENTENZA E' INEQUIVOCABILE N. 01908/2011