Interessante decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Varese

(scarica qui il decreto) - (scarica qui la sentenza)

 

Se il Comune è inottemperante alla sentenza del TAR e mantiene in vigore regolamenti annullati, l'amministratore di sostegno ha l'obbligo di promuovere azione giudiziale contro il Comune.

Lo dice il Giudice Tutelare del tribunale di Varese nel decreto del 20 dicembre 2011.

La questione riguarda l'inottemperanza del Comune di Castiglione di Olona alla sentenza 14 maggio 2010 n. 1482. Il Tar aveva annullato i regolamenti Comunali che nel caso di specie, per la determinazione del riparto tra amministrazione ed  utente delle  quote  del  servizio  di  C.D.D. non prevedevano la situazione economica del  solo assistito - disabile grave- a prescindere dal valore dell'I.S.E.E. riferibile al nucleo familiare cui il disabile appartiene.

 

Nel decreto si legge

 

 

" Sulla base della giurisprudenza succitata, l'amministratore di sostegno precisa di avere richiesto all'Ente  di regolarizzare le disposizioni applicate (v. istanza del 18.11.2010),  conformandole  a  Legge ma,  come  risulta  ad  acta,  il  Comune persiste  nell'applicare   il  regolamento 28  marzo  2006,  giudicato  "ancora  in vigore" (v. comunicazione del 16 dicembre 2010 a firma della dr.ssa ......), oggetto dell'annullamento del Tar Lombardia"

Il Giudice precisa inoltre che il suo ufficio è obbligato a denunciare il fatto alla Procura della Repubblica presso la corte dei Corte dei Conti; infatti nel decreto è scritto

"Un contegno del genere, in primo luogo, può esporre a responsabilità contabile ed erariale l'Ente  Locale, con obbligo per questo ufficio di rimettere gli atti alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti, poiché la pubblica amministrazione   si   espone,  con  colpa  grave,   alle   azioni   invalidatorie  e risarcitorie degli utenti, così esponendo la Cassa Pubblica a nocumento;

Lo stesso contegno, peraltro, legittima una reazione immediata dell'Utente e, dunque, si provvede come da dispositivo al fine di tutelare il beneficiario"

Il decreto si conclude con la seguente imposizione all'amministratore di sostegno:

ORDINA

all'amministratore  di  sostegno  di  nominare, immediatamente,  un  Avvocato di Fiducia per il beneficiario perché provveda, senza indugio, a promuovere azione giudiziale contro il Comune di Castiglione Olona, anche per le eventuali azioni risarcitorie e comunque per quelle di accertamento negativo del diritto da questo · fatto  valere,  salva  la  dedizione  dell'azione  di  annullamento  dinanzi  al  Tar Lombardia. In questa ipotesi,  il difensore faccia  valere  il danno da processo, contro il Comune,  chiedendone la condanna ex art. 26, comma Il, codice del processo amministrativo  (su  cui  v. Cons. Stato,  sentenza  23  maggio 2011  n.3083).