COMUNICATO STAMPA
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IL CONSIGLIO DI STATO RESPINGEIL RICORSO DEL COMUNE DI PAVIA CHE VOLEVA CONTINUARE A FAR PAGARE AI CONGIUNTI DEI DISABILI LE RETTE PER LA FREQUENZA AI CENTRI RESIDENZIALI (*)
LA CORTE SUPERIORE CON LA SENTENZA 5185 DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16/09/2011 RICONFERMA LA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA (MILANO) 1488/2010 CHE AVEVA ANNULLATO I REGOLAMENTI DEL COMUNE CHE PREVEDEVANO LA COMPARTECIPAZIONE DEI PARENTI FINO AL 3° GRADO AL COSTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI PER I DISABILI GRAVI ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.
Confermata, dunque, la validità dell’operato del MTD che da tempo sostiene la chiarezza delle normative di settore. Esse infatti già prevedono che il pagamento delle rette dei servizi sociali agevolati (*) deve essere determinato esclusivamente dalla situazione economica del solo assistito.
Si ricorda che è in vigore la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", il cui art. 25 stabilisce che «ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal decreto legislativo 31 maggio 2000, n. 130».
Il decreto legislativo 109/1998 così come modificato dal decreto legislativo 130/2000 (art. 3 comma 2 ter) sancisce che gli enti pubblici devono prendere in considerazione la situazione economica del solo assistito (e quindi senza chiedere alcun contributo economico ai parenti) per le prestazioni sociali «erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave nonché ai soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali. Le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con (DPCM) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di favorire la permanenza
(*) CDD- RSD-RSA-RSI (centri diurni o residenziali per disabili gravi o anziani non autosufficienti)
dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito».
Il contenzioso nasce dal fatto che da parte di alcuni enti erogatori si afferma che l'indicazione così esplicita della valorizzazione della situazione economica del solo assistito, del decreto legislativo n. 109 modificato, non sarebbe operativa in quanto il suddetto DPCM non è mai stato emanato. Sempre a detta di tali enti, comunque, fino all'emanazione di esso, non sarebbe operante il principio di esclusione della possibilità, per gli enti erogatori, di richiedere il pagamento delle rette ai parenti del assistito.
La sentenza che è di una chiarezza veramente perfetta, mette fine a qualsiasi dubbio in merito così concludendo :
Correttamente quindi il Tar ha fondato la sua interpretazione, oltre che sul dato letterale della legge, sul quadro costituzionale e sulle norme di derivazione internazionale, facendo particolare riferimento alla legge 3 marzo 2009 n. 18 che ha ratificato la Convenzione di New York del 13 dicembre 2006, sui “diritti delle persone con disabilità”.
La giurisprudenza ha già sottolineato che la Convenzione si basa sulla valorizzazione della dignità intrinseca, dell’autonomia individuale e dell’indipendenza della persona disabile (v. l’art. 3, che impone agli Stati aderenti un dovere di solidarietà nei confronti dei disabili, in linea con i principi costituzionali di uguaglianza e di tutela della dignità della persona, che nel settore specifico rendono doveroso valorizzare il disabile di per sé, come soggetto autonomo, a prescindere dal contesto familiare in cui è collocato, anche se ciò può comportare un aggravio economico per gli enti pubblici). I principi della Convenzione costituiscono, quindi, ulteriore argomento interpretativo in favore della tesi dell’immediata applicabilità del comma 2 – ter dell’art. 3 del d. lgs. n. 109/98 e per ritenere manifestamente infondata ogni questione di costituzionalità, che dubiti della compatibilità costituzionale della interpretazione fatta propria dal TAR e qui confermata.
Pavia 18/09/2011
Il Vice Presidente del MTD
Avv. Alessandra Morlotti