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Tar Veneto - Sentenza 01908/2011 (Vicenza)

 

Anche il  TAR Veneto conferma che per l'erogazione di prestazioni e servizi siocio-assistenziali va considerata la situazione economica del solo assistito (nel pieno rispetto della Convenzione di New York).

Scarica qui il testo della sentenza

UNA PERSONA DISABILE e/o NON AUTOSUFFICENTE OVER 65 RICOVERATA PRESSO UNA STRUTTURA ACCREDITATA PAGA L’IMPORTO DELLA PROPRIA RETTA IN BASE ALLA PROPRIA SITUAZIONE ECONOMICA (ISEE), L’EVENTUALE INTEGRAZIONE SPETTA AL COMUNE DI RESIDENZA E NON AI FAMILIARI!! LO DICE LA LEGGE !!

QUESTA SENTENZA E' INEQUIVOCABILE N. 01908/2011

CAMPAGNA INFORMATIVA SUI DIRITTI ESIGIBILI delle persone con handicap in situazione di gravità

Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria” emanato a seguito degli accordi intervenuti tra il Governo, le Regioni a statuto ordinario e speciale e le Province autonome di Bolzano e Trento, le cui norme sono cogenti in base all’articolo 54 della legge 289/2002, il Servizio sanitario nazionale ed i Comuni sono obbligati a garantire, fra l’altro, i seguenti servizi:

- i centri diurni indicati come «prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socioriabilitative in regime semiresidenziale per disabili gravi». Gli oneri sono a carico della Asl nella misura minima del 70%;

- “le prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in regime residenziale per disabili gravi” (con rette a carico delle Asl nel limite minimo del 70%).

COMUNICATO STAMPA

 

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Scarica la sentenza del Consiglio di Stato in formato pdf

Scarica la sentenza del Tar di Milano in formato pdf

IL CONSIGLIO DI STATO RESPINGEIL RICORSO DEL COMUNE DI PAVIA CHE VOLEVA CONTINUARE A FAR PAGARE AI CONGIUNTI DEI DISABILI LE RETTE PER LA FREQUENZA AI CENTRI RESIDENZIALI (*)


LA CORTE SUPERIORE CON LA SENTENZA 5185 DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16/09/2011 RICONFERMA LA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA (MILANO) 1488/2010 CHE AVEVA ANNULLATO I REGOLAMENTI DEL COMUNE CHE PREVEDEVANO LA COMPARTECIPAZIONE DEI PARENTI FINO AL 3° GRADO AL COSTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI PER I DISABILI GRAVI ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.


Confermata, dunque, la validità dell’operato del MTD che da tempo sostiene la chiarezza delle normative di settore. Esse infatti già prevedono che il pagamento delle rette dei servizi sociali agevolati (*) deve essere determinato esclusivamente dalla situazione economica del solo assistito.

PETIZIONE POPOLARE
AI PARLAMENTARI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA PER IL  FINANZIAMENTO DEI LEA, LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

LA PETIZIONE POPOLARE NAZIONALE

La Petizione ha lo scopo di sollecitare il Parlamento ad assumere i provvedimenti occorrenti per mettere a disposizione delle Regioni, delle Asl e dei Comuni le risorse economiche indispensabili per l’attuazione dei Lea, Livelli essenziali di assistenza sanitaria.

In base a detti Lea, oltre un milione di nostri concittadini (anziani colpiti da patologie croniche e da non autosufficienza, persone affette dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, malati psichiatrici gravi, soggetti con handicap intellettivo gravemente invalidante e con limitata o nulla autonomia, ecc.) hanno il diritto pianamente esigibile alle prestazioni socio-sanitarie semiresidenziali (centri diurni per dementi senili o per i succitati soggetti con handicap intellettivo o per i malati psichiatrici molto gravi) e residenziali (Rsa, Residenze sanitarie assistenziali o strutture analoghe o comunità alloggio per le persone con handicap).

I parenti tenuti agli alimenti non devono pagare!


Ulteriore conferma dal TAR Lombardia/Milano.


Sentenza 1738 depositata in segreteria il 04/07/2011

 

I giudici del TAR hanno addirittura contestato la sentenza del CDS 1706/11 che così si è espresso nei riguardi dei parenti tenuti agli alimenti:

“Il rilievo dato ai soggetti civilmente obbligati non si pone neanche in contrasto con la previsione dell’art. 2, comma 6, del d. lgs. n. 109/98, secondo cui “Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata”.

Sentenza del Tar di Milano dell'8 giugno 2011

Ulteriore conferma che i congiunti, dei disabili gravi o anziani non autosufficienti, non devono integrare la retta dei servizi sociali residenziali e/o semi residenziali usufruiti dai propri cari.

Per leggere l'intero testo della sentenza clicca qui

Comunicato Stampa da A.Di.N.A. - FIRENZE

Comunicato stampa dell'8 giugno 2011

Anziana signora respinta dalla RSA in cui aveva residenza

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