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Ancora Sentenze favorevoli

Ecco il commento dell'avv. Maria Luisa Tezza

I Comuni non possono pretendere il pagamento da parte dei familiari compresi tra gli obbligati alimentari. Ed infatti obbligato al pagamento, ai sensi del D. Lgs. 109/98, può essere ritenuto solo il soggetto disabile che riceve la prestazione, anche se il suo reddito viene calcolato con riferimento alla sua situazione familiare intesa in senso anagrafico.

Il Tar della Lombardia confermando l’orientamento ormai consolidato (tra le tante: Tar Lombardia Milano, Sez. III, 4 luglio 2011 n. 1738; Tar Lombardia Milano, Sez. I, 7 febbraio n. 291) ha così annullato il provvedimento con il quale il Comune comunicava ai genitori di un disabile inserito in un centro diurno (c.d.d.) le tariffe per il servizio mensa e trasporto nonché il regolamento comunale dei servizi socio-assistenziali che prevedeva la possibilità di rivalersi

sui soggetti tenuti agli alimenti, ai sensi del codice civile, nel caso di insufficienza del reddito da parte dell’utente.

Avv. Maria-Luisa Tezza


 

Due bellissime ORDINANZE del TAR per la Lombardia Milano

 

Ordinanza 00964 (depositata in segreteria il 11/09/2013)

Ordinanza 00998 (depositata in segreteria il 13/09/2013)

confermano importanti concetti.

Sentenza del TAR (MI) del 12/09/2013

Un'altra Sentenza importantissima, chiarissima e coraggiosa! - ecco il commento dell'avv. Maria Luisa Tezza

L’indicatore I.S.E.E. rientra nei “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.

Non è pertanto possibile “modificare il rapporto tra le componenti patrimoniali mobiliari ed immobiliari necessarie per calcolare l’I.S.E.E. (Consiglio di Stato, V, 16 marzo 2011, n. 1607)”.

Ne deriva che “i criteri ulteriori” di selezione dei beneficiari previsti dall’art. art. 3, comma 1, D.Lgs. 109/98 “devono logicamente essere di natura diversa rispetto a quelli che già concorrono a determinare l’I.S.E.E., altrimenti si potrebbe giungere a stravolgere il meccanismo previsto dalla legge, valorizzando volta per volta le componenti ritenute più significative dall’Ente coinvolto nel procedimento, con la conseguente violazione della normativa relativa ai livelli essenziali delle prestazioni”.

Il TAR Lombardia, con la coraggiosa sentenza n. 2139 depositata in data 12.09.2013 ha così ripreso l’orientamento consolidato della giurisprudenza del Consiglio di Stato anteriore alle note sentenze della Corte Costituzionale nn. 296 e 297 del 2012.

 

Qui il testo della sentenza

Altre sentenze nel nostro archivio

Un'altra sentenza favorevole del TAR

Il Tar per la Lombardia con la sentenza 02121 depositata in segreteria il 10/09/2013 ribadisce che i parenti non sono tenuti a pagare la retta.

Il TAR sottolinea la normativa ISEE (L. 109/98) che indica un metodo di calcolo del reddito da prendere in considerazione da parte degli enti erogatori per l’accesso a servizi agevolati. Come esplicitato dal comma 6 dell’art. 2, non modifica però la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile, né attribuisce agli enti erogatori la facoltà di sostituirsi all’interessato rispetto alla richiesta degli alimenti.

Il TAR precisa "Insomma, obbligato al pagamento può essere ritenuto solo il soggetto che riceve la prestazione anche se il suo reddito viene calcolato con riferimento alla sua situazione familiare (cfr. Tar Lombardia Milano, sez. I, 7 febbraio 2008, n. 291)."

Qui il testo della sentenza

Interessantissima delibera della Giunta Regionale della Lombardia

ATTIVAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON LA PRESENZA DI PERSONE CON DISABILITÀ, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI DISTURBI PERVASIVI DELLO SVILUPPO E DELLO SPETTRO AUTISTICO.

Si ricorda che nel mese di novembre 2012 in sede di Conferenza Unificata tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali era stato sancito l'accordo sul documento "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei Disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico"


Pronuncia della Consulta in merito all'Assistenza e congedo retribuito

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Il TAR continua a snocciolare sentenze favorevoli.

 

Anche in questo caso si applica l’art. 8 co. 2 lett. h) LR Lombardia ad un anziano non autosufficiente.

Qui il testo della sentenza 1926/2013