Due bellissime ORDINANZE del TAR per la Lombardia Milano
Ordinanza 00964 (depositata in segreteria il 11/09/2013)
Ordinanza 00998 (depositata in segreteria il 13/09/2013)
confermano importanti concetti.
L'ordinanza 00964 riguarda un ricorso contro il Comune di Pavia e ASL per l'inserimento di un Disabile in una CSS per disabili. Evidentemente il Comune aveva negato l'inserimento.
Nella sentenza si legge: " Ritenuto che ad un primo esame la domanda cautelare sia fondata in quanto:
- nel giudizio sulla scelta della struttura, prevale la tutela della salute dell’ammalato, rispetto alla patologia risultante dalla documentazione; - l’inserimento in una Comunità Socio Sanitaria per disabili deve ritenersi trattamento sanitario e sociale idoneo, se produce effetti positivi per la salute dell’ammalato, come risulta allo stato dagli atti; - il Comune deve quindi farsi carico della parte delle spese di tipo socio assistenziale che grava sull’ente pubblico, potendo rivalersi, anche mediante idonea azione giudiziaria, nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale per quanto riguarda le patologie sanitarie e salvo il contributo"
Quindi vengono evidenziati tre concetti fondamentali
l'inserimento in un centro residenziale idoneo produce effetto positivi per la salute;
Il giudizio (libertà) sulla scelta della struttura;
il Comune deve quindi farsi carico della parte delle spese di tipo socio assistenziale.
La seconda Ordinanza (00988) riguarda una legittima richiesta al Comune di Milano per un progetto individuale di vita per una persona disabile ai sensi del ex art. 14 Legge 3288/2000, rigettata forse per l'età del richiedente.
Il TAR ha quindi evidenziato:
l'importanza del progetto di vita ai sensi dell'art. 14 L.328/2000 quale diritto del richiedente;
che avere un progetto non è dipendente dall'età e dalle condizioni sociali del richiedente.
Ing. Arek Filibian