Precisazione in merito alla sentenza 01570 /13 del GRANDE TAR della Lombardia


Come già commentato dal Prof. Walter Fossati In data 17/06/2013 sono state depositate in segreteria del TAR per la Lombardia (sezione Terza Milano) le sentenze 01570 e 01571. Con queste due sentenze il TAR ha modificato (parzialmente) il proprio orientamento conseguente la sentenza 296/2012 della Corte Costituzionale.  Il TAR ha accolto due ricorsi contro le richieste  di contribuzioni  dei Comuni  ai parenti di portatori di handicap per il mantenimento degli stessi in strutture residenziali. Questa volta però la motivazioni delle sentenze si basano sulla rinnovata legge 3/2008 della Lombardia e non più sull'art. 3 comma 2 ter del D.lgs 109/1998.

Oggi 01/07/2013 il TAR ha accolto ulteriormente altri  7 (SETTE) ricorsi contro le indebite richieste dei Comuni  ai famigliari degli assistiti di corrispondere l’integrazione delle rette di ricovero.

 

Tra le motivazioni della Sentenza 01570 per cui è stato accolto il ricorso si legge il Comune non può subordinare l’erogazione del servizio alla preventiva contribuzione da parte dei privati essendo un servizio di carattere obbligatorio per il Comune. Ne consegue che è illegittimo e dev’essere annullato l’art. 25 del Regolamento comunale nella parte in cui prevede la cessazione o riduzione del servizio “qualora l’utente non corrisponda al pagamento della quota a suo carico”.

A tale proposito ricordiamo che è pendente al TAR Lombardia un ricorso proposto dal MTD per l'annullamento della D:G:C. del Comune di Pavia n.190 dell'ottobre 2012 avente ad oggetto "approvazione delle integrazioni alla carta dei servizi dei Centri Diurni Disabili". Le integrazioni in questione riproponendo i contratti d'ingresso  impongono ai richiedenti il servizio di accettarle e sottoscriverle. Una,  tra le diverse clausole vessatorie, testualmente riporta: La mancata integrale sottoscrizione e accettazione di tutte le clausole del Contratto di ingresso e/o la mancata sottoscrizione del medesimo equivale alla rinuncia del genitore (in caso di minori)/tutore/ amministratore di sostegno, alla fruizione del servizio. L’avvenuta sottoscrizione implica la piena accettazione di tutte le clausole contenute nel contratto d’ingresso”, ovviamente nelle clausole è compreso il pagamento delle rette. Vedi l'Ordinanza del Tar Lombardia sezione terza Milano 00199/2013 che ha fissato l'udienza di merito al 19 novembre 2013.

Il Presidente del M.T D.

A. Filibian