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SIGNIFICATIVA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Con la sentenza n.22776 depositata in segreteria il 9 novembre 2016 la Suprema Corte di Cassazione conferma in maniera molto ampia l'orientamento, già espresso nella sentenza 4558/2012, inquadrandolo nell'ambito dei principi costituzionali e sovranazionali che definiscono la portata del diritto alla salute.

Pur avendo ad oggetto, come nella sentenza del 4558/2012, prestazioni antecedenti il 2001, la sentenza fa comunque un significativo richiamo al DPCM 14.2.2001 (Livelli Essenziali di Assistenza).

ISEE: PRESENTATO IL RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

 

 

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ISEE - Lettera aperta al Sindaco del comune di Pavia


MANCATO ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Qui il testo della lettera

Un interessante Vademecum di Lombardia.Sociale.IT

 

Residenzialità e semiresidenzialità per le persone con disabilità


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Aggiornamento Archivio Sentenze - 1

Il Tribunale Ordinario di Roma Sezione II Civile conferma che le attività prestate in favore dei soggetti gravemente  affetti dal morbo di Alzheimer ricoverati in istituti di cura sono qualificabili come attività sanitaria.

L'Archivio sentenze è stato aggiornato con la Sentenza n. 14180/2016 del Tribunale Ordinario Roma Sezione II Civile, pubblicato in data 14/07/2016.

La vicenda riguarda il contenzioso tra l'erede di un cittadino deceduto, colpito dal morbo di Alzheimer, e la Regione Lazio. La Regione aveva autorizzato il ricovero del paziente presso una RSA [i]. Di conseguenza il figlio del ricoverato aveva dovuto corrispondere personalmente, a titolo di compartecipazione alla retta  la somma complessiva di € 12.981,64.

Comunicato Stampa di CSA e Fondazione Promozione Sociale

 

I GIOVEDÌ DEI DIRITTI SOCIO-SANITARI PER ANZIANI/PERSONE CON DISABILITÀ E AUTISMO NON AUTOSUFFICIENTI

Qui il testo del Comunicato Stampa

La Corte dei Conti  contesta l’accaparramento dei fondi  destinati ai disabili.

Qui il testo dell'aticolo uscito su "Repubblica"

E’ l’ennesimo schiaffo in faccia per coloro ai quali già la vita ha risparmiato ben poco.

Come la legge non può essere retroattiva , anche questa “distrazione” dei fondi destinati ai portatori d’handicap per l’abbattimento delle barriere architettoniche “non potrebbe” spiegare già i suoi effetti.

Attualmente la legge 13/89 prevede ancora un contributo per l’abbattimento delle Barriere architettoniche , quindi persone ignare continuano a sostenere spese , pensando di essere in parte aiutati dallo Stato senza che nessuno comunichi in maniera ben chiara che ciò non è più possibile , l’articolo proposto è quasi una rarità nessuno parla di questa vicenda.