I  SOSPESI  REGOLAMENTI  ISEE   DI VIMODRONE,  DETTATI DALL'ANCI LOMBARDIA, VIOLANO ANCHE I DIRITTI UMANI

Il T.A.R. per la Lombardia (Sezione Terza),con l'Ordinanza n.808, depositata in segreteria il 29 giugno 2016, ha accolto la domanda cautelare presentata dalla LEDHA,  dall’ Anffas Lombardia, dall’ Anffas Martesana, nonché dal Tutore di una Persona Disabile.

Con tale ordinanza, il T.A.R. ha sospeso il regolamento adottato dal Comune di Vimodrone  in materia di ISEE,  con la Deliberazione del Consiglio Comunale N.22 del 22 marzo 2016.

Il T.A.R., nell’ordinanza di cui si tratta, ha addotto la seguente motivazione:

"… Ritenuto che la domanda di annullamento del provvedimento impugnato, ad una prima sommaria delibazione, appare assistita dal necessario fumus boni iuris, in quanto sulla normativa locale prevale la normativa statale sull’ISE…”.

“… Ritenuto quindi che l’amministrazione dovrà applicare in primo luogo le disposizioni nazionali in materia…".

Esaminiamo, di seguito, la  Deliberazione Comunale  sospesa dal TAR, la quale reca il seguente titolo: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE".

Il Comune esordisce con  la seguente premessa:

“E’ necessario procedere ad elaborare un Regolamento per la realizzazione degli interventi e prestazioni di servizi in campo sociale, alla luce dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159, “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" ...

Infatti, a conferma di quanto detto in premessa, il regolamento, all'art. 1, comma 4, stabilisce che: "Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013, “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e il Decreto in data 07.11.2014 ”.

Per l'ignaro lettore, tutto ciò sembra  perfettamente regolare, in quanto, da queste prime affermazioni, si percepirebbe la volontà del Comune di allinearsi alla normativa Statale.

Purtroppo, soffermandosi sul contenuto di merito del regolamento, con particolare riguardo alle prestazioni residenziali, tale volontà degli amministratori comunali viene sostanzialmente disattesa !

Pertanto, esaminiamo il regolamento,  sorvolando sui primi venti articoli,  che, in buona parte, riproducono le disposizioni del DPCM 159/13, soffermandoci sull’ Art. 21.

Questo articolo del regolamento   stabilisce le modalità di compartecipazione del Comune al costo del servizio della Residenzialità.

Esso è intitolato "Prestazioni e gestione economica dell’inserimento in struttura nel caso di richiesta d’integrazione retta di ospitalità laddove l’utente non è in grado di provvedere al pagamento."

Di seguito, riportiamo i nostri rilievi critici sulle disposizioni del regolamento, in quanto esse sono  deformanti e non rispettano, per nulla, la normativa nazionale ed internazionale, calpestando, con ciò, i diritti delle persone con disabilità.

Primo rilievo

L’ Art.21, comma 6, è, palesemente, in contrasto con quanto stabilito dall'Art. 1, comma 4, della Delibera in esame (qui sopra riportato).

Esso così recita: "L’intervento del Comune ha luogo solo nel caso in cui il richiedente, con i propri redditi, e il patrimonio mobiliare e immobiliare disponibile, non sia in grado di pagare interamente la retta richiesta per l’accoglimento nella struttura idonea a soddisfare le sue necessità assistenziali. Tale retta non dovrà, comunque, superare l’importo complessivo di € 1.700,00 mensili" .

Il contrasto è macroscopico.

L'intervento del Comune, così come è stabilito dal DPCM 159/2013, nel caso in cui sia necessario il suo intervento per l’ integrazione della retta, è parametrato non (in senso generico), sui redditi e sulla disponibilità del  patrimonio della persona assistita, bensì  sull’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.E.), della persona stessa, computato nelle forme dovute.

Con il sequestro (estorsione) dei redditi e del patrimonio del richiedente, senza tener conto dei suoi carichi di famiglia, il Comune commette un abuso,.

Non si devono lasciare senza risorse il coniuge e i figli minori e/o disabili, a carico del richiedente.

Questa situazione potrebbe essere calzante nel caso di una persona adulta (40 enne), che, a seguito di un incidente, venga ricoverata in una RSD, avendo a suo carico la moglie casalinga e i figli minori.

Altrettanto dicasi per il caso di una persona  anziana, con il coniuge a carico e con un figlio disabile.

Secondo rilievo

L'Art 21, comma 9, così recita: "Il presente regolamento non include tra le condizioni di accesso al beneficio una specifica soglia ISEE, ma l’Ente si riserva la possibilità di richiedere all’utente beneficiario l’ISEE sociosanitario-residenze, al fine di verificarne e controllarne la condizione economica e la veridicità delle sue dichiarazioni in sede di valutazione".

Per il comune di Vimodrone, l’I.S.E.E.  non serve a stabilire il livello di compartecipazione al costo del servizio  da parte del cittadino,  cosi come stabilito dall' art 2, comma 1, del DPCM 159/2013.

Secondo il Comune, l’I.S.E.E. è uno strumento per verificare e controllare la condizione economica della malcapitata persona richiedente la prestazione sociale agevolata, cioè, per verificare e controllare il suo reddito, nonché  la consistenza del suo patrimonio.

Ancora una volta, viene contraddetto quanto correttamente si afferma nella premessa della delibera, nel senso che non si intende applicare la normativa ISEE a beneficio delle persone ricoverate nelle residenze sociosanitarie.

Terzo rilievo

L'Art. 21, comma 10, stabilisce "In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari  per l’alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta".

Con ciò si ignora la normativa nazionale e non si tengono, benché minimamente, in considerazione i carichi di famiglia del cosiddetto beneficiario.

Inoltre, con questo provvedimento, ravvisiamo  la violazione dell'art. 17 della Dichiarazione universale dei diritti umani la quale stabilisce:

“Articolo 17:

1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.

2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua  proprietà.”

Preme ora significare le ragioni per cui riteniamo che il provvedimento, oggetto del presente rilievo, violi l'art. 17 della dichiarazione dei diritti umani.

In base alla normativa vigente, la  compartecipazione al costo (parziale o integrale) del servizio residenziale, richiesta agli utenti, va ricondotta alla  quota socio-assistenziale.

Essa è contemplata in tutte le prestazioni socio-sanitarie ed in quanto tale non può essere addossata direttamente e totalmente agli utenti.

Essa deve essere fatta propria dalle Amministrazioni Comunali, cui compete la titolarità delle funzioni amministrative relative ai servizi sociali - inclusi quelli a rilevanza sanitaria, relativamente ai cittadini residenti (art. 6, Legge 328/2000; art. 3, comma 2, DPCM 14.2.2001; art. 131 e132 D.Lgs. 112/1998).

Ciò, non significa  che la quota sociale di un servizio socio-sanitario sia da porre totalmente a carico degli Enti Locali.

Semplicemente, si richiede l’applicazione della disciplina prevista per la generalità delle prestazioni socio-sanitarie, in relazione alla quale la compartecipazione degli utenti alla  quota sociale viene determinata dai Comuni mediante i propri regolamenti.

In base alla situazione economica dell’ utente, il Comune stabilisce delle fasce di contribuzione, cui corrisponde una percentuale di partecipazione al costo, compresa la soglia di esenzione.

Gli Enti Locali, applicando la normativa ISEE (DPCM 159/2013, come modificato dalla legge 26 maggio 2016 n. 89), determinano la percentuale di contribuzione a carico di ciascun utente, in proporzione alla sua situazione economica.

Essi, comunque, non potranno esimersi completamente dal farsi carico del bisogno socio-sanitario dei  cittadini con disabilità, residenti nel loro Comune.

In conclusione, con la disposizione di cui al comma 10, dell’art.21 del regolamento in esame, la cinica determinazione del Consiglio Comunale di Vimodrone di alienare la proprietà del richiedente non trova alcun riscontro  nella normativa sopra richiamata.

Quindi, essa è del tutto arbitraria e di conseguenza viola il comma 2, dell'art. 17 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (“Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua  proprietà”).

A questo punto, si evince con chiarezza l’intenzione del Comune di non  applicare la normativa ISEE, che già include, nei conteggi (Dichiarazione Sostitutiva Unica D.S.U.), oltre alla situazione reddituale della persona, anche la situazione patrimoniale (mobiliare ed immobiliare) della persona stessa.

In buona sostanza, l’obiettivo del Comune si integra nell’ alienazione dei beni del cittadino avente diritto al servizio.

Quarto rilievo

L'art. 21, comma 11, stabilisce: " In presenza di beni immobili non adibiti ad abitazione dell’eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta".

Anche in questa fattispecie, la normativa I.S.E.E. non viene applicata e si trascurano i carichi di famiglia del beneficiario (figli minori e/o disabili).

Quinto rilievo

L'art. 21, comma 12, così recita: "La contribuzione comunale deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto dal cittadino beneficiario, con conseguente titolo, da parte del Comune, di rivalersi sulla futura eredità e anche sui beni che pervenissero alla persona ricoverata durante il ricovero, fino alla concorrenza della somma erogata. Inoltre, l’Ente si riserva di avviare le procedure di recupero crediti previste dalla legge nei confronti degli eredi e dei soggetti tenuti per legge della persona ricoverata".

Per l’ennesima volta si viola la normativa nazionale ed internazionale; viene ampliata la platea dei debitori e si prendono di mira gli eredi del beneficiario, ovvero la moglie e figli.

Sesto rilievo

L'art. 21, comma 13, stabilisce: "Sono esclusi dal beneficio di cui al presente articolo coloro che abbiano trasferito, nei due anni precedenti la domanda di intervento, a qualsiasi titolo la proprietà immobiliare adibita ad abitazione principale o di qualunque altro immobile".

In tal modo il regolamento comunale travisa quanto è sancito nel DPCM 159/2013.

Infatti, nel DPCM (Art. 6, comma 3, lettera c) continuano ad essere valorizzate nel computo del patrimonio del donante (soggetto richiedente le prestazioni sociali agevolate) le donazioni  a favore dei parenti, effettuate nei tre anni precedenti la richiesta di integrazione della retta.

Nello stesso modo, il DPCM stabilisce che continuano ad essere valorizzate nel computo del patrimonio del richiedente  anche le donazioni del patrimonio immobiliare, successive alla sua prima richiesta di integrazione della retta.

Per converso, il regolamento comunale in esame non prende in considerazione quanto è dettato dalla normativa nazionale – I.S.E.E., sopra menzionata e, sic et simpliciter, esclude dal beneficio dell’integrazione della retta le persone che nei due anni precedenti la domanda di intervento  abbiano alienato la proprietà immobiliare.

Settimo rilievo

L'art. 21 comma 14 stabilisce:  “L’intervento del Comune ha luogo solo nel caso in cui il richiedente non sia titolare di depositi bancari e/o postali e assicurativi, ovvero di risparmi in qualunque forma posseduti, che dovranno essere prioritariamente destinati all’assunzione in proprio dell’onere del ricovero. Solo a esaurimento di tali importi o al raggiungimento della cifra non superiore a € 5.000,00, il Comune si riserva di valutare l’ammissibilità della domanda".

Anche questo comma viola  la normativa ISEE, trascurando completamente i diritti dei congiunti, dell'avente diritto al servizio, che con lui condividono i redititi e patrimoni.

E' davvero preoccupante constatare che la maggioranza dei consiglieri di un Comune, al di la della loro appartenenza politica,  abbiano votato ed approvato un regolamento così elaborato.

Esso, non  solo è in contrasto con la normativa nazionale, ma arriva perfino a violare uno dei più elementari principi sanciti dalla dichiarazione universale  dei diritti umani, cioè quello di avere una proprietà e  di non esserne arbitrariamente privato.

E'  allucinante constatare la mancanza di attenzione e di rispetto di una Amministrazione Comunale verso il cittadino residente, avente il diritto a fruire di un servizio residenziale rientrante nei Livelli Essenziali di Assistenza - LEA (DPCM 14 febbraio 2001), che deve essere garantito in modo uniforme sull’intero territorio nazionale.

Il Comune non deve pretendere  dal cittadino che si spogli di tutti i suoi  beni; il Comune deve avere riguardo delle esigenze proprie della famiglia del cittadino, e non può minimizzare tali sue esigenze lasciandogli la disponibilità indifferenziata della “mancia” di 100 euro mensili  (Art 21,comma 16 [1]).

Si da il caso che, quanto è stato elaborato dagli amministratori del Comune di Vimodrone è stato, in gran parte, dettato dall’ ANCI Lombardia.

L’ANCI, in data 16 dicembre 2014, ha pubblicato  il documento intitolato "Nuovo ISEE - Bozza regolamento proposto ai Comuni” (consultabile nel sito dell'ANCI Lombardia).

Esaminando l’art. 21 del regolamento del Comune di Vimodrone, con particolare riguardo  ai commi 10,11 e 12, si riscontra che il loro contenuto è la testuale riproduzione di quanto è proposto testualmente dalla Bozza di Regolamento  dell'ANCI (vedi  a pag. 42).

Dunque, l’ANCI Lombardia porta il peso della corresponsabilità di ciò che maldestramente è dettato nel regolamento in esame.

Corresponsabilità per quanto è difforme dalla normativa nazionale (I.S.E.E.) e per l’indicazione rivolta alla generalità dei Comuni di indurre alla espropriazione dei beni dei cittadini più fragili (persone con disabilità e limitazioni dell’autonomia), senza tener conto dei loro carichi di famiglia.

Il 10 gennaio 2017 si terra l'udienza di merito al T.A.R. per la Lombardia  per la decisione del ricorso che ha il medesimo oggetto di questo nostro articolo.

Auspichiamo che venga emessa una sentenza esemplare, che sia di monito a quei Comuni che hanno adottato il  regolamento, assumendo, pedissequamente e senza la dovuta ponderazione, le linee guida proposte dall'ANCI.

Il presente documento è sottoscritto dalle Associazioni:

Ass. M.T.D. Onlus – Pavia (PV)

Ass. Senza Limiti  Onlus – Milano
Via dei Carracci, 2 - 20149 Milano - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - www.associazionesenzalimiti.it

Ass. Spazio Autismo Onlus – 20092 Cinisello B. (Mi)
Via G. Giolotti, 23 - Cinisello B. (MI) - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Tel 33814598895

“Centro per il Diritto alla Salute" – Legnano
Via Canazza, 1 (MI) -  20025 Legnano - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Tel 0297331456

Ass. Gruppo Accoglienza  Disabili Onlus - Cinisello B. (Mi)
Via S.Eusebio, 15 - 20092 Cinisello B. (MI) - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. -  Cel  3331932185

Ass. Medicina Democratica  Onlus - Milano
Via dei Carracci, 2 - 20149 Milano - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - www.medicinademocratica.org - Tel  024984678

Ass. ASVAP 5 Onlus  - Suello (Co)
Via A. Manzoni, 15 - 23867 Suello (LC) - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Facebook: Asvap5Suello

Comitato Parenti RSA Martinelli - Cinisello B. (Mi)
Via Vicuna 2 - 20092 Cinisello  B. (MI) c/o Lidia Ciriello - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Cel 3470603256

Comitato Ospiti e Parenti Fondazione La Pelucca- Sesto San Giovanni (Mi)
Via Campanella, 8/10 _ S. S. Giovanni (MI) - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Cel 3486608569

Ass. ACOD Associazione Consumatori Disabili - Voghera (PV)
Via   Sormani, 3 - 27058  Voghera (PV)  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.


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http://www.lombardiasociale.it/2016/06/16/nuovo-isee-e-residenzialita-un-parere-giuridico/

http://www.superando.it/2016/07/05/i-regolamenti-comunali-e-la-compartecipazione-alle-spese/

http://ledha.it/page.asp?menu1=12&notizia=6091

http://www.fuoridalcomune.it/2016/07/15/vimodrone-il-tar-sospende-il-regolamento-del-comune-sui-servizi-in-ambito-sociale/



[1] art. 21 comma 16 . In applicazione dei principi di buona fede, correttezza e collaborazione, l’utente o chi ne rappresenta gli interessi, nei casi e nei modi previsti dalla legge, detratta una quota mensile per le minute spese del ricoverato stesso, fino a un valore massimo non superiore a € 100 mensili, acconsente a che ogni credito lui spettante e fino alla concorrenza del valore della retta venga utilizzato per il pagamento della stessa.