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Ulteriori conferme dal Tribunale di Pavia.
Seguiranno commenti.
Due bellissime ORDINANZE del TAR per la Lombardia Milano
Ordinanza 00964 (depositata in segreteria il 11/09/2013)
Ordinanza 00998 (depositata in segreteria il 13/09/2013)
confermano importanti concetti.
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Sentenza del TAR (MI) del 12/09/2013
Un'altra Sentenza importantissima, chiarissima e coraggiosa! - ecco il commento dell'avv. Maria Luisa Tezza
L’indicatore I.S.E.E. rientra nei “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.
Non è pertanto possibile “modificare il rapporto tra le componenti patrimoniali mobiliari ed immobiliari necessarie per calcolare l’I.S.E.E. (Consiglio di Stato, V, 16 marzo 2011, n. 1607)”.
Ne deriva che “i criteri ulteriori” di selezione dei beneficiari previsti dall’art. art. 3, comma 1, D.Lgs. 109/98 “devono logicamente essere di natura diversa rispetto a quelli che già concorrono a determinare l’I.S.E.E., altrimenti si potrebbe giungere a stravolgere il meccanismo previsto dalla legge, valorizzando volta per volta le componenti ritenute più significative dall’Ente coinvolto nel procedimento, con la conseguente violazione della normativa relativa ai livelli essenziali delle prestazioni”.
Il TAR Lombardia, con la coraggiosa sentenza n. 2139 depositata in data 12.09.2013 ha così ripreso l’orientamento consolidato della giurisprudenza del Consiglio di Stato anteriore alle note sentenze della Corte Costituzionale nn. 296 e 297 del 2012.
Un'altra sentenza favorevole del TAR
Il Tar per la Lombardia con la sentenza 02121 depositata in segreteria il 10/09/2013 ribadisce che i parenti non sono tenuti a pagare la retta.
Il TAR sottolinea la normativa ISEE (L. 109/98) che indica un metodo di calcolo del reddito da prendere in considerazione da parte degli enti erogatori per l’accesso a servizi agevolati. Come esplicitato dal comma 6 dell’art. 2, non modifica però la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile, né attribuisce agli enti erogatori la facoltà di sostituirsi all’interessato rispetto alla richiesta degli alimenti.
Il TAR precisa "Insomma, obbligato al pagamento può essere ritenuto solo il soggetto che riceve la prestazione anche se il suo reddito viene calcolato con riferimento alla sua situazione familiare (cfr. Tar Lombardia Milano, sez. I, 7 febbraio 2008, n. 291)."
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