I LIMITI DI BILANCIO NON POSSONO IN ALCUN MODO INVALIDARE L’APPLICAZIONE DEI CRITERI ISEE

 

Lo ribadisce il TAR per la Lombardia con la Sentenza N.01825/2021, pubblicata in data 26/07/2021, riguardante il ricorso di una nostra Associata, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Trebeschi.

Il ricorso era stato promosso da una Associata MTD, Congiunta ed amministratrice di sostegno di una anziana non autosufficiente (disabile grave) da 10 anni ricoverata in una RSA, a seguito di un comportamento scorretto del Comune di residenza nei confronti dell’anziana.

Come tutti oramai sappiamo dalle precedenti pubblicazioni, i Comuni sono tenuti a compartecipare al pagamento delle rette di ricovero, sulla base dei criteri ISEE così come previsti dalle normative Nazionali e Regionali. Tuttavia nella vicenda in questione, il Comune aveva stabilito la propria quota di compartecipazione alla Retta di ricovero dell’anziana disabile sensibilmente inferiore rispetto a quanto dovuto obbligatoriamente per legge. In questo modo i congiunti   erano obbligati ad integrare lo scoperto.

Il Comune giustificava tale provvedimento, assunto in completa deroga della disciplina ISEE, sulla base dei limiti del bilancio comunale. Analizziamo di seguito nel dettaglio come il TAR ha valutato questa condotta.

In particolare nella sentenza si legge:

“Stabilisce l’art. 6, ultimo comma, della legge n. 328 del 2000 che: <<Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica>>.

Questa norma – nel dare attuazione al principio sancito dall’art. 38, primo 6 di 11 comma, Cost., che assicura l’assistenza sociale agli inabili al lavoro – pone dunque a carico del Comune di residenza l’obbligo di intervenire ai fini dell’integrazione della retta dovuta per i servizi residenziali erogati in favore di persone disabili che si trovano in situazione di svantaggio economico.

Per quanto riguarda la compartecipazione dell’assistito, le norme di riferimento sono l’art. 25 della legge n. 328 del 2000 e l’art. 8, comma secondo, della legge regionale n. 3 del 2008, i quali stabiliscono che l'accesso agevolato alle prestazioni sociosanitarie e sociali e il relativo livello di compartecipazione al costo delle medesime è stabilito dai Comuni nel rispetto della disciplina statale sull'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) , oggi contenuta nel d.p.c.m. n. 159 del 2013.

L'art. 2, comma 1, del d.p.c.m. n. 159 del 2013 precisa che <<La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 1171, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e sociosanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni>>.

 

1 Art.117 II coma lettera m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

 

Il TAR inoltre sottolinea: 

  • “… il Comune è comunque tenuto a farsi carico in prima battuta dell’intera retta di ricovero, salva la possibilità di rivalersi, per la quota sanitaria, sugli enti del servizio sanitario.”
  • “ …qualora il fruitore del servizio sia persona maggiorenne, nel nucleo familiare non rientrano i genitori di costui ma soltanto eventuali coniuge e figli facenti parte della sua famiglia anagrafica;”
  • “siccome l’utente vanta un vero e proprio diritto soggettivo (direttamente discendente dall’art. 38 Cost.) a non vedersi richiedere una compartecipazione di misura superiore a quella determinata in base a detti criteri, non possono gli stessi comuni incidere negativamente su tale diritto invocando generici limiti di bilancio, dovendo semmai il bilancio comunale adeguarsi ai bisogni dell’utenza, salve ovviamente le situazioni limite di assoluta impossibilità di reperimento delle necessarie risorse finanziarie. A questo proposito vanno richiamate le parole contenute nella Sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 16 dicembre 2016.”

 

Riassumendo, il cittadino disabile che viene ricoverato in una struttura residenziale compartecipa al pagamento della retta esclusivamente in base alla propria capacità economica, valutata in base ai criteri ISEE ed ha diritto a non vedersi richiedere una compartecipazione superiore a quella determinata in base a detti criteri.  I Comuni non possono in alcun modo svincolarsi dai propri obblighi di legge invocando limiti di bilancio.

In conclusione, il TAR ha disposto l’annullamento dei provvedimenti impugnati ed ha condannato il Comune soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 4.000 (quattromila), oltre a spese generali e accessorie di legge, in favore della ricorrente Associata MTD.