IL TAR CONDANNA IL COMUNE DI CASTILIONE OLONA AL PAGAMENTO DI € 25.000 PER IL DANNO NON PATRIMONIALE
Con la Sentenza 01460 Pubblicato il 15/06/2021 il TAR per la Lombardia (Sezione Terza - Milano) ha condannato il Comune di Castiglione Olona (VA) al pagamento, di € 25.000 per il danno non patrimoniale ed € 5.000 per il danno patrimoniale oltre le spese di giudizio liquidate in € 4.000 (più le spese generali ed accessori di legge).
La Sentenza pone rimedio ai regolamenti irriguardosi che calpestavano i legittimi diritti di una Disabile, ricoverata in un RSD, rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesco Trebeschi e Federico Randazzo l’Amministrazione, del Comune di residenza del Disabile, nel mese di marzo 2017, richiamando un proprio regolamento aveva comunicato di voler intervenire, ai fini dell’integrazione della retta di ricovero, con un importo mensile pari a mille euro, precisando che:
- la famiglia della Disabile minore avrebbe dovuto sottoscrivere il contratto di ricovero con la struttura;
- la mancata sottoscrizione del suddetto contratto avrebbe fatto venir meno del tutto la possibilità di intervento comunale.
In sintesi il Comune, eludendo la normativa ISEE (DPCM 159/2013) negava alla Disabile la concreta compartecipazione alla copertura del costo del servizio, di fatto lasciando ai parenti l'obbligo di intervenire.
In data 5 maggio 2017, la minore era stata dismessa dalla struttura in ragione del mancato ed integrale pagamento da parte del Comune di Castiglione Olona della retta di ricovero, provocando il ricorso al TAR.
Molto significativo il richiamo riportato nelle motivazioni della sentenza “l’ordinamento pone direttamente in capo ai comuni l’obbligo di pagamento delle rette connesse alle prestazioni sociosanitarie di carattere residenziale rese da terzi in favore dei loro residenti, salva la possibilità di richiesta di compartecipazione dell’assistito, in base alla normativa ISEE, per la sola componente assistenziale, e salva possibilità di recuperare dagli enti del servizio sanitario le somme relative alla componente sanitaria.
Ritiene il Collegio che, in base a queste considerazioni, debba essere rilevata l’illegittimità delle decisioni assunte dall’Amministrazione resistente che, venendo meno agli obblighi che su di essa gravavano, ha sospeso il pagamento delle rette di ricovero. L’Amministrazione, invece di sospendere i pagamenti, avrebbe dovuto, in base alla disciplina sopra illustrata, continuare a versare gli importi delle rette alla struttura residenziale, salvo poi ripetere (richiedere) dalla famiglia la quota assistenziale a suo carico (da determinarsi in base all’ISEE) e dagli enti del servizio sanitario la quota sanitaria.
Un’altra volta ancora l’Avv. Trebeschi, con l’innegabile competenza in materia, ha difeso i diritti del Disabile creando un importante precedente per il fatto che il TAR ha riconosciuto il danno non patrimoniale di € 25.000.