ENNESIMA PRONUNCIA DELLA GIUSTIZIA CIVILE
LA RETTA DEL RICOVERO IN RSA ERA A CARICO DELL’ASL PERCHE' PRESTAZIONE PREVALENTEMENTE DI NATURA SANITARIA, ORA USL TOSCANA CENTRO DEVE RIMBORSARE 65.752 EURO
Con la Sentenza 107/2019 pubblicata il 16/07/2019 il Tribunale di Prato, Sezione lavoro, ha accolto il ricorso degli eredi di una paziente anziana, ricoverata in una R.S.A., condannando l’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO a rimborsare l’importo di €65.736,34 corrispettivo delle rette pagate. Oltre il rimborso delle rette pagate l’USL è stata condannata anche al pagamento delle spese di lite in complessivi €5800,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
La difesa dell’USL configurava, addirittura, il ricovero della sig.ra ------ come di natura meramente socio assistenziale per le quali non era previsto alcun onere a carico del SSN. Con questa tesi all’anziana non autosufficiente, come tale già riconosciuta dall’INPS in quanto titolare di indennità di accompagnamento, si vuole persino negare la prestazione sociale a rilevanza sanitaria dell’area residenziale prevista dai LEA. (Livelli Essenziali di Assistenza definiti dal DPCM 14.2.2001).
Preme ricordare che i LEA in materia di prestazioni socio sanitarie per gli Anziani e persone non auto-sufficienti con patologie cronico-degenerative stabiliscono che nelle forme di lungo-assistenza semiresidenziali e residenziali il 50% del costo complessivo sia a carico del SSN, il restante 50% del costo complessivo sia a carico del Comune (fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale).
Per quanto riguarda la compartecipazione da parte dell’utente dal 1998 vige la disciplina ISEE la quale prevede che la quota a carico dell’assistito sia calcolata in base alla sua situazione economica, la quale comprende i redditi di qualsiasi natura percepita (esclusa l’indennità di accompagnamento) e la consistenza di beni mobili ed immobili.
Di più per le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria l’articolo 3 com.3 del DPCM 14/02/2001 stabilisce che “Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza”.
Ed è proprio questo il caso accertato dal tribunale che ha dichiarato la nullità della promessa di pagamento (contratto) sottoscritta dal congiunto e ha condannato l’Azienda Usl Toscana centro alla restituzione agli eredi l’importo di €65.736,34 più interessi.
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