INTERVISTA CON IL PROFESSOR WALTER FOSSATI

già docente di politica sociale all’ E.S.A.E. di Milano, in merito alla sentenza del T.A.R. per la Lombardia N. 01545 dell’anno 2019

 

Ci vuole ricordare quale è stato il motivo del ricorso al T.A.R. ?

I ricorrenti hanno impugnato il Regolamento I.S.E.E. adottato dal Consiglio Comunale di Vigevano.

In particolare, essi hanno chiesto al T.A.R. per la Lombardia che venissero censurati  gli articoli 93, 90 e 92 del Regolamento.

Quali sono gli argomenti degli articoli impugnati del Regolamento comunale ?

Innanzitutto è stato impugnato l’articolo 93, in quanto il Comune ha introdotto nel Regolamento delle condizioni restrittive al suo obbligo di integrare la retta di ricovero della persona con disabilità grave

La prima condizione è  che  il Comune provvederà alla integrazione della retta della persona ricoverata soltanto se il suo  patrimonio mobiliare  risulterà inferiore a 5.000 euro.

La seconda condizione riguarda il patrimonio immobiliare della persona assistita.

Nel Regolamento si afferma  che il Comune, dopo avere integrato la retta,  prenderà accordi con la persona assistita e con i suoi parenti, affinché vendano i beni o li cedano in affitto, destinando i relativi proventi al rimborso dell’integrazione della retta.

Tutto ciò, con l’aggiunta della clausola che in mancanza dell’accordo, il Comune si rivarrà sulla futura eredità.

 

Qual è l’argomento dell’articolo 90 del Regolamento I.S.E.E. sottoposto al giudizio del T.A.R. ?

Il Regolamento, nell’elaborazione del Progetto Individuale di assistenza della persona, non conferisce un adeguato rilievo a due determinanti componenti: la componente della famiglia e la componente clinico-sanitaria.

 

Per completare la rassegna delle questioni impugnate con il ricorso al T.A.R., ci vuole chiarire anche l’argomento dell’ articolo 92 del Regolamento comunale ?

In questo articolo del Regolamento viene stabilito che il Comune provvederà all’integrazione della retta solamente se la relativa domanda sarà formulata prima dell’inserimento della persona disabile nella struttura residenziale a ciclo continuativo.

 

Ora, passiamo alla parte in diritto della sentenza. Il T.A.R., entrando nel merito dell’articolo 93 del Regolamento, quali motivazioni giuridiche ha addotto ?

Il T.A.R. ha preso in esame le limitazioni all’integrazione della retta, così come sono introdotte nell’ articolo 93 del regolamento Comunale. Il Tribunale afferma che non deve essere esclusa dall’integrazione comunale della retta la persona assistita, in quanto sia titolare di un patrimonio mobiliare o immobiliare.

Scendendo nel particolare di questo esame, il T.A.R. ha giudicato che non si devono escludere dal beneficio dell’ integrazione della retta le persone  con un patrimonio mobiliare superiore a 5.000 euro.

Per gli stessi motivi,il T.A.R. ha rilevato che non si devono destinare i proventi dell’alienazione del patrimonio immobiliare, o i proventi della sua affittanza, al rimborso dell’integrazione anticipata dal Comune.

Il T.A.R. ritiene che tali limitazioni siano in contrasto con la disciplina nazionale in materia di I.S.E.E.( Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri-D.P.C.M. n. 159 del 2013).

Il Tribunale considera che,  nella disciplina nazionale sull’ I.S.E.E. il patrimonio mobiliare e immobiliare della persona assistita sono elementi che, combinati con il reddito e con la situazione familiare, vengono già presi in considerazione.

Ciò, per stabilire la capacità economica della persona richiedente al Comune l’integrazione della retta .

Ma, il legislatore nazionale, nel dettare la normativa I.S.E.E., non ha introdotto regole tanto stringenti, quanto quelle emanate dal Comune di Vigevano.

Peraltro, il T.A.R. richiama il vincolo posto in capo ai Comuni, affinché rispettino la normativa nazionale dell’I.S.E.E., sia agli effetti dell’accesso alle prestazioni, sia per la definizione del livello di compartecipazione al costo delle prestazioni medesime.

Il rispetto della normativa nazionale è dovuto in quanto essa costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione” e, in quanto tali, devono essere garantiti, in modo uniforme, su tutto il territorio nazionale.

Per queste ragioni, la giurisprudenza ha più volte chiarito che i Comuni non possono, con i loro regolamenti, dare rilievo ad elementi diversi rispetto a quelli specificamente indicati nel D.P.C.M. n. 159 del 2013, al fine di determinare il livello di capacità economica dell’assistito.

Di conseguenza, non sono ammessi  altri sistemi di calcolo delle disponibilità economiche dei soggetti che chiedono prestazioni di tipo assistenziale.

Dunque, quanto è previsto nell’articolo 93 del Regolamento comunale è stato giudicato illegittimo dal T.A.R..

 

Come ha giudicato il T.A.R. la messa a reddito del patrimonio immobiliare ?

Non è previsto nella normativa nazionale dell’I.S.E.E. che i Comuni possano imporre alle persone assistite la messa a reddito del loro patrimonio immobiliare.

Non è ammessa la messa a reddito, al fine di destinarne i proventi al pagamento della retta.

Così come non è ammesso che il Comune, in mancanza di accordo, possa rivalersi sull’eredità, in quanto tale prassi non è conforme alle norme contenute negli articoli 565 e seguenti del codice civile.

Peraltro, con maggiore rilevanza, il T.A.R. sottolinea che quanto è previsto  dal Regolamento del Comune di Vigevano, a proposito della messa a reddito del patrimonio immobiliare, non è conforme all’articolo 42, ultimo comma, della Costituzione.

Infatti, l’articolo 42, quarto comma, della Costituzione riserva alla legge e non ai Regolamenti comunali, il compito di stabilire regole e limiti in materia di successione legittima e testamentaria.

Per questi motivi, il T.A.R. ha sentenziato che le disposizioni contenute nell’ articolo 93 del Regolamento comunale, per i limiti presi in esame e censurati, sono illegittime, perché sono in contrasto con le previsioni contenute nel D.P.C.M.. n. 159 del 2013.

 

Come si è pronunciato il T.A.R. in merito all’articolo 90 del Regolamento I.S.E.E. ?

Il T.A.R. ha ritenuto che l’ articolo 90, secondo comma, del Regolamento Comunale, riguardante il procedimento di elaborazione del Progetto Individuale della persona con disabilità sia in contrasto con quanto viene disposto dalla Legge n. 328 del 2000, articolo 14.

Il Regolamento Comunale non prevede un adeguato rilievo al ruolo dell’ Agenzia per la Tutela della Salute – A.T.S. .

In effetti, il Regolamento Comunale attribuisce  un rilievo esclusivo alla decisione dell’Assistente Sociale Comunale, al fine di stabilire la necessità di ricovero della persona con disabilità in  una struttura residenziale.

Tale attribuzione unilaterale dell’ Assistente Sociale risulta in contrasto con l’articolo 14 della Legge n.328/2000, il quale stabilisce che gli interventi sociali devono essere definiti, per ciascuna persona bisognosa, nel Progetto Individuale, redatto dai Comuni senza prescindere dall’apporto delle Aziende Sanitarie.

Pertanto, l’articolo 90, secondo comma, del Regolamento Comunale, per il mancato coinvolgimento della struttura sanitaria nel procedimento di elaborazione del Progetto individuale della Persona con disabilità, viene giudicato dal T.A.R. illegittimo.

Per quanto attiene alla esigenza dei familiari di prendere parte al procedimento di elaborazione del Progetto Individuale, il T.A.R. ha valutato che tale esigenza debba esprimersi in base ai principi generali di libera scelta della struttura residenziale, nell’ambito di quelle accreditate.

 

Come è stata censurata dal T.A.R. la disposizione contenuta nell’articolo 92 del Regolamento I.S.E.E. ?

Il Regolamento I.S.E.E. del Comune di Vigevano, all’articolo 92, stabilisce che l’integrazione della retta di ricovero della persona con disabilità possa essere concessa solo se la relativa domanda sia stata formulata prima del ricovero.

Il T.A.R. ha rilevato che tale previsione può portare a risultati paradossali, in quanto può produrre l’effetto di espellere dal sistema dei servizi e degli interventi sociali tutti quei soggetti il cui stato di bisogno sia intervenuto dopo l’avvio della prestazione.

Ciò, comporterebbe la violazione dell’articolo 38 della Costituzione, nonché dell’articolo 6, comma 4, della Legge n. 328/2000.

Richiamiamo qui il testo dell’articolo 6, comma 4, della Legge n. 328/2000:

"Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica".

l T.A.R. significa che l’inciso prima del ricovero contenuto nella norma ha la funzione di individuare il Comune tenuto all’integrazione della retta e cioè il Comune nel quale il soggetto bisognoso aveva la residenza, appunto prima del ricovero.

Altresì, il T.A.R. significa che l’inciso previamente informato ha la finalità di far sì che gli interessati, che già abbiano i requisiti per ottenere l’integrazione della retta, informino prontamente il Comune, il quale, solo dopo esserne stato informato, assume gli obblighi di integrazione economica.

Il T.A.R. sottolinea che non è  possibile ritenere che, in base alla suddetta norma, l’obbligo del Comune non possa sorgere qualora lo stato di bisogno economico dell’assistito sia sorto dopo il ricovero e, dunque, la richiesta di integrazione sia stata formulata solo in tale momento.

Secondo il T.A.R., ragionare al contrario porterebbe  alla soluzione assurda di espellere dal servizio i soggetti che non hanno presentato domanda di integrazione prima del ricovero, perché in quel momento avevano adeguata capacità economica, ma che successivamente sono divenuti indigenti.

Il T.A.R. conclude le proprie osservazioni sull’articolo 92 del Regolamento Comunale asserendo che rimane  salva la possibilità del Comune di verificare l’appropriatezza, sia sotto il profilo prestazionale, che sotto il profilo economico, della struttura presso la quale il richiedente è ricoverato.

Il T.A.R. giudica illegittima l’interpretazione attribuita dal Comune di Vigevano all’articolo 92, primo comma, lett. a), del Regolamento ISEE , in base alla quale l’integrazione della retta non viene concessa al richiedente, qualora il ricovero sia avvenuto prima della relativa richiesta.

 

Quali conclusioni si possono trarre da questa sentenza del T.A.R. ?

 Tutti i motivi di censura avanzati dai ricorrenti sono stati accolti dal T.A.R.

Questa sentenza si colloca accanto a numerosi  altri pronunciamenti della magistratura amministrativa ed ordinaria,  sugli ormai ricorrenti  motivi di contenzioso.

E’ degno di commento critico il comportamento di quei Comuni, come Vigevano, che, pur avendo un sopporto amministrativo di tutto rispetto, interno all’amministrazione e consulenziale, dimostrano di non avvalersene.

Con la conseguenza di soccombere in cause giudiziarie.

A nostro avviso, i Comuni dovrebbero fare il possibile perchè queste cause non siano implementate, dimostrando, con ciò, un maggior grado di avvedutezza giuridica e  di sensibilità sociale.

 

(Walter Fossati, 10 luglio 2019)