IL T.A.R. per la Lombardia ribadisce la “Libertà della scelta”

Nei mesi scorsi, il  Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. per la Lombardia ha pubblicato tre sentenze di rilevante importanza giuridica.

Nelle sentenze di cui si tratta,  viene richiamata la normativa esistente e ribadito che le persone con disabilità o anziane non autosufficienti hanno il diritto di scegliere il servizio,  per la cura e la riabilitazione sociosanitaria.

Sull’argomento, abbiamo interpellato il prof. WALTER FOSSATI, già docente di politica sociale all’E.S.A.E. e nostro abituale collaboratore.

Lo intervistiamo ponendogli alcune  domande, allo scopo di chiarirci il significato dei pronunciamenti del T.A.R..

Ci vuole precisare quali sono le tre sentenze, alle quali ci riferiamo, riguardanti la libertà di scelta e quali Comuni sono stati coinvolti ?

“Le prime due sentenze del T.A.R. per la Lombardia, Sezione Terza, sono le n. 00422/2019 e n.00478/2019, del 12 dicembre 2018; entrambe hanno coinvolto il Comune di Melzo; la terza sentenza è la n. 00469/2019, del 25 febbraio 2019, che ha coinvolto il Comune di Milano.”

Le sentenze hanno il medesimo oggetto ?

“Sì, le sentenze hanno il medesimo oggetto, per l’affermazione della libertà di scelta del Centro Diurno per Disabili – C.D.D. da parte di due persone con disabilità, contro il Comune di Melzo; nonché l’affermazione della libertà di scelta della Residenza Sanitaria Assistenziale – R.S.A. da parte di una persona anziana, non autosufficiente, contro il Comune di Milano.”

Chi sono stati gli attori dei ricorsi al T.A.R. ?

I ricorsi avanti il T.A.R. sono stati presentati dagli amministratori di sostegno delle persone assistite”.

Quali sono stati gli atti amministrativi dei Comune di Melzo che hanno causato i ricorsi al T.A.R. ?

“Le due persone con disabilità grave, residenti a Melzo, frequentavano il Centro Diurno Disabili – C.D.D. di Inzago.

Per queste due persone, il Comune, nel mese di febbraio e nel mese di maggio 2017, aveva iniziato il procedimento del  trasferimento  al Centro Diurno Disabili- C.D.D. di Melzo.”

Per quale motivo il Comune aveva disposto il trasferimento ?

“Il Comune aveva due posti liberi al C.D.D. di Melzo e con il trasferimento delle due persone con disabilità intendeva razionalizzare la spesa.”

Quali sono stati gli atti amministrativi del Comune di Milano che hanno causato il ricorso al T.A.R. ?

“Una signora anziana,non autosufficiente, residente in Milano, era stata ricoverata nella R.S.A. Madre Teresa di Calcutta di Motta Visconti; per questa ragione il Comune di Milano invitava la persona assistita a trasferirsi in una R.S.A. sita nel suo stesso Comune.

Per quale motivo il Comune di Milano aveva chiesto il trasferimento ?

Il Comune di Milano consentiva il ricovero delle persone anziane non autosufficienti soltanto in quelle R.S.A. che avessero previamente stipulato con lui un rapporto di convenzione; allo stato, la R.S.A. di Motta Visconti non era convenzionata con il Comune di Milano.”.

Nelle due sentenze che hanno reso soccombente il Comune di Melzo, in quale modo si è espresso il T.A.R. per sancire la libertà di scelta del C.D.D. da parte della persona assistita ?

“Il T.A.R, nelle sentenze nn. 00422/2019 e 00478/2019, che hanno reso soccombente il Comune di Melzo, ha richiamato la normativa dello Stato e della Regione Lombardia.

La normativa in questione attribuisce alla persona assistita, nel rispetto del principio di libera scelta, l’individuazione della struttura sanitaria e sociosanitaria cui affidarsi, per esigenze di prevenzione, di cura e di riabilitazione.”

“Precisamente, il riferimento normativo è al Decreto Legislativo n.502 dell’anno 1992, articolo 8-bis, nonché alle Leggi Regionali n. 3 dell’anno 2008, articolo 2  e n.33 dell’anno 2009, articolo.2”.

“Le sentenze del T.A.R. aggiungono che le amministrazioni preposte alla gestione e alla erogazione dei servizi, cioè i Comuni, le Agenzie di Tutela della Salute – A.T.S., le Aziende Socio Sanitarie Territoriali – A.S.S.T., non possono, con propri provvedimenti, coartare la decisione della persona assistita”.

Nella sentenza che ha visto soccombente il Comune di Milano, come si è pronunciato il T.A.R. ?

“Il T.A.R. nella sentenza n. 00469/2019, che ha visto soccombente il Comune di Milano, si è pronunciato adducendo le ragioni già espresse nelle due sentenze riguardanti il Comune di Melzo.”

Dunque, la scelta, espressa liberamente dalle persone assistite, non può essere sottoposta ad alcuna condizione ?

“No, c’è una condizione. E’ quella che viene posta in atto dal legislatore, che viene richiamata nelle sentenze della magistratura amministrativa. L’ unità d’offerta scelta dalla persona assistita deve essere accreditata dalla Regione e deve aver stipulato un contratto con l’Agenzia di Tutela della Salute – A.T.S.”.

“In tal modo, l’Ente Gestore dell’unità d’offerta, per ogni persona ricoverata, percepisce una quota sanitaria dal Fondo Sanitario Regionale ed è tenuto a rispettare  l’appropriatezza del trattamento sociosanitario, sia sotto il profilo strutturale, che sotto il profilo organizzativo-gestionale”.

“Dunque, l’appropriatezza del ricovero compete all’autorità sanitaria e non può essere messa in discussione dal Comune, chiamato, ex-lege, all’integrazione della retta”.

Le R.S.A. di Inzago e di Motta Visconti scelte liberamente dalle persone assistite ripettavano la condizione dell’appropriatezza ?

“Si, in quanto sono unità d’offerta autorizzate al funzionamento, accreditate dalla Regione Lombardia ed agivano in regime di contratto con l’A.T.S. competente per territorio”.

L’atto di convenzione previsto dal Comune di Milano con l’ente gestore dell’unità d’offerta, quale presupposto della scelta della R.S.A., come è stato giudicato dal T.A.R. ?

La convenzione posta in atto dal Comune, quale atto di presupposto alla scelta della R.S.A. da parte dell’utente, è stata giudicata illegittima dal T.A.R.”.

“Su questo argomento, il T.A.R. ha citato una precedente sentenza del Consiglio di Stato.”

“Si tratta della sentenza C.d.S. n. 00046/2017 del 20 dicembre 2016, riguardante il Comune di Legnano”.

“Quel Comune sosteneva, erroneamente, la tesi che la R.S.A., per  ragioni di carattere economico, non potesse essere autonomamente decisa dalla persona ricoveranda, bensì dovesse essere decisa di comune accordo con il Comune, nell’ambito delle strutture con lui convenzionate.

Con quale motivo è stata giudicata illegittima, innanzitutto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 00046/2017 e, quest’anno, dalla sentenza del T.A.R. n. 00469/2019, la condizione della convenzione posta in essere prima dal Comune di Legnano  e poi dal Comune   di Milano  ?

La posizione dei Comuni è stata giudicata illegittima in quanto è contrastante con la legislazione nazionale.”

“ Il Consiglio di Stato e il T.A.R. per la Lombardia hanno richiamato la legge N. 328 dell’ anno 2000, all’art.6, comma 4, la quale prevede la sola previa informazione al Comune da parte della persona in procinto di ricoverarsi.”

“Sulla base di tale informazione e della attestazione I.S.E.E. comunicata dall’utente, il Comune verifica l’obbligo di integrare la retta di ricovero”.

Quali sono i risvolti di politica sociale derivanti da queste sentenze sul rispetto della “libera scelta” ?

“La capacità delle associazioni di tutela nel sostenere le persone con disabilità e le persone anziane non autosufficienti nel rapporto con le Istituzioni Pubbliche Territoriali, finalizzato all’ esercizio del diritto di libera scelta.”

“Affinchè questo diritto venga estesamente praticato nel sistema di convivenza, a tutela della dignità di tutte le persone, a partire da quelle più fragili.”

 

(Walter Fossati, 20 maggio 2019)