Illuminante Sentenza del TAR Veneto

E’ legittimo togliere ogni contributo al disabile ricoverato in una struttura residenziale solo perché ha ereditato dal padre una quota di un modesto patrimonio? In quale misura l’eredità incide sulla sua situazione economica? Le spese che in concreto sostiene vanno considerate?

In base a quale criterio va calcolata la retta a carico del Comune e/o del disabile? In quale percentuale il SSN è tenuto a partecipare?

 

A queste domande ha dato una chiara risposta la recente sentenza n. 303/2019 del TAR Veneto depositata il 7 marzo 2019.

Il caso concreto: Caio è disabile malato grave invalido non autosufficiente 100% affetto da “emiparesi spastica, oligofrenia grave, epilessia”, affetto da handicap grave ex art. 3 L 104/92.

Percepisce  solo  una  pensione  INVCIV  di  circa  €  800,00  neppure  sufficiente  per sostenere le spese personali pari a circa € 11.000,00 (bar, ristorante, abbigliamento, trasporto, fisioterapia ecc), alle quali nel frattempo si sono aggiunte quelle relative all’eredità paterna (imposte, spese notarili, passaggio proprietà auto ecc.).

Ed  infatti Caio ha ereditato dal padre la quota di 1/6   del patrimonio  mobiliare ed immobiliare  tale  per  cui  il  suo  ISEE  nel  2018  passa  da  euro  1.195,13  ad  euro 11.324,27.

Caio  presenta  il  proprio  ISEE  al  Comune  di  Venezia  chiedendo  il  calcolo  della compartecipazione a carico dello stesso - fino a quel momento erogata - per la retta della RSA in cui è ricoverato.

In risposta il Comune “chiude” ogni contributo a Caio ritenendo che in applicazione del Regolamento del Comune di Venezia (DCC n. 133/2015)” “...dal modello ISEE 2018 si evince che … ha provvidenze e disponibilità di beni mobili che  gli permettono  di provvedere autonomamente al pagamento della retta alberghiera per l’ospitalità presso la RSA  …. Dal modello ISEE 2018 risulta inoltre che … è proprietario di beni immobili, pertanto, ai sensi del citato Regolamento DCC n. 133/2015 l’accesso al contributo è comunque subordinato alla sottoscrizione di ipoteca volontaria in favore del Comune di Venezia. Dal 1 giugno 2018, quindi, viene chiuso il contributo in favore del sig. Cappellaro Cristiano, essendo questi in grado di provvedervi autonomamente senza pregiudicare la sua permanenza in RSA”.

Pertanto il Comune, che prima si era accollato parte della retta (per € 500,96 mensili), azzera la propria quota di compartecipazione e accolla in toto a Caio il costo della retta di residenzialità per la somma di € 20.440,00 annui. 

Caio ricorre al Tar Veneto che con la sentenza n. 303/2019 conferma quanto già il Consiglio di Stato ha più volte chiarito:

- la retta totale in strutture residenziali a favore di disabili gravi va ripartita tra il 30% a carico del Comune e/o utente ed il 70% a carico del SSN; 

- rispetto a detto 30%, il disabile partecipa nell’importo risultante dal proprio ISEE, detratte le spese personali in concreto sostenute

- il disabile ha diritto a prendere parte al procedimento amministrativo avente ad oggetto la definizione della quota alberghiera,  l'importo della stessa, il contributo di cui ha diritto, i soggetti tenuti al pagamento.

Il TAR Veneto ha così riconosciuto che  il Regolamento del Comune di Venezia è illegittimo in quanto contiene criteri avulsi dall'ISEE, in contrasto con la normativa in materia ed, in particolare, poichè: 

- conteggia nelle disponibilità economiche del disabile tutti i beni mobili, tra le quali  le somme depositate sul conto corrente che, invece, sono già considerate come componente di calcolo dell’ISEE, secondo i parametri stabiliti dal DPCM n. 159 del 2013

-  conteggia  in  toto  nelle  disponibilità  economiche  del  disabile  anche  le  somme riconosciute  a  titolo  di  pensione  di  invalidità  civile  e  indennità  di accompagnamento,  che,  invece,  l’art.  2-sexies  del  decreto  legge,  n.  42/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2016, in conseguenza delle sentenze n. 838,  841  e  842/2016  del  C.d.S,  esclude  dal  calcolo  dell’ISEE;  né  è  legittimo incamerare detti sussidi non tenendo invece conto che il disabile sostiene in proprio spese personali, per cui non si può ritenere che la struttura residenziale in cui è inserito e il conseguente pagamento della retta coprano tutte le sue esigenze

- fissa nella misura di 8.000 euro la somma che viene lasciata nella disponibilità del disabile in assenza di qualsivoglia parametro normativo che possa giustificare e legittimare tale scelta e in contrasto con la disciplina dell’ISEE,

- determina in maniera del tutto astratta, nella misura di 150 euro mensili l’importo forfettario   per   quelle   che   vengono   definite   “piccole   spese   personali”,   senza riconoscere, invece, la possibilità di considerare anche le spese effettivamente sostenute dal disabile per l'effetto, il TAR annulla il provvedimento di chiusura del contributo comunale, nonché, il regolamento comunale,  le delibere di giunta n. 407 del 2016, n. 10 del 2017  e  n.  58  del  2018  (che  determinano   in  euro  150,00  mensili  l’importo forfettario per le piccole spese personali).

Pertanto il Comune dovrà provvedere al ricalcolo nel rispetto di detta sentenza.

Una grande vittoria per i principi di dignità intrinseca, autonomia ed indipendenza delle persone disabili!

Avv. Maria-Luisa Tezza