Significativo provvedimento del TAR Veneto
Il Tar Veneto con l'Ordinanza n.01094/2018 pubblicata in data 08/11/2018 conferma l'illegittimità dei regolamenti con i quali i Comuni introducono parametri ulteriori all'ISEE, facendo emergere quanto è già compreso nello stesso (es. saldo di conto corrente, pensione di invalidità, beni immobili ecc.).Così il Tar Veneto nell'ordinanza cautelare del 7 novembre 2018 che nel ricorso per l'annullamento del Regolamento del Comune di Venezia di accesso alle prestazioni economiche ha ribadito un principio ormai è consolidato nella giurisprudenza:
"appare in contrasto con la normativa in materia di ISEE la scelta dell’Amministrazione comunale di determinare e, nel caso in questione di escludere, la quota della propria compartecipazione alla retta di residenzialità del ricorrente, disabile grave invalido al 100%, facendo riferimento a parametri economici ulteriori rispetto a quelli che già rientrano nel calcolo dell’ISEE, come il saldo di conto corrente, e a quelli, come la pensione di invalidità, che ne sono stati espressamente esclusi".
La quota della compartecipazione alla retta di residenzialità coincide, dunque, con l'ISEE per le prestazioni socio-sanitarie residenziali siccome determinato dall'INPS ai sensi del DPCM 159/2015.
Avv. Maria-Luisa Tezza