Sentenza n. 57 del TAR di Milano - Intervista al Prof. Walter Fossati
Per una persona in R.S.A.: “inottemperanza” del Comune di Legnano
IL TAR di MILANO: “DEVI ESEGUIRE LA SENTENZA”
(nominato un commissario “ad acta”)
In questi ultimi giorni, il T.A.R. di Milano ha emesso una sentenza di “ottemperanza”, di particolare rilievo, con la quale ha ordinato al Comune di Legnano di rendere esecutiva una sua precedente sentenza.
Siamo arrivati a questo limite: a fronte dell’inerzia del Comune, il TAR si è pronunciato una seconda volta sullo stesso motivo e ha ordinato al Comune di eseguire una sua sentenza, emessa 30 mesi prima.
Il TAR ha aggiunto che, in caso contrario, a ciò dovrà provvedere un apposito commissario (“ad acta”).
Il Comune, con la sua manifestata inerzia, ha assunto un comportamento riprovevole, dimostrando di essere reticente nel rendere giustizia ad una persona anziana, ricoverata in R.S.A, malata di Alzheimer, nonché nei confronti dei suoi familiari.
Per renderci conto di come si è evoluto il contenzioso giudiziario e del modo in cui si è pervenuti alle sentenze del TAR, abbiamo pensato di interpellare una associazione legnanese, che, essendo aderente all’associazione “Senza Limiti” (di rilevanza regionale e co-attrice nei ricorsi), ha seguito la causa, fin dai suoi primi passi.
A tale scopo, abbiamo intervistato Walter Fossati, presidente del Centro per il Diritto alla Salute, al quale abbiamo chiesto di aiutarci nel conoscere gli elementi essenziali della vertenza giudiziaria.
In quale circostanza la sua associazione è venuta a contatto con la persona con Alzheimer?
Nei primi giorni del mese di giugno 2009, la nostra associazione ha promosso un pubblico dibattito sulla questione del ricovero in R.S.A. delle persone anziane con malattie croniche. Qualche giorno dopo, i figli sono venuti a trovarci, facendoci presente la condizione della mamma. Il mese prima, era stata ricoverata in R.S.A., con diagnosi di Alzheimer.
Il pubblico dibattito, in particolare, quale argomento intendeva approfondire?
L’argomento della compartecipazione al costo delle R.S.A.da parte delle persone utenti, che, prima e dopo il 2009, era e sarebbe stato oggetto di numerose vertenze amministrative. La normativa vigente dall’anno 1998 e perfezionata nel 2000, prevedeva che a pagare la retta fossero le persone anziane, utenti delle R.S.A., in base alla loro personale situazione economica e non anche i parenti (“tenuti agli alimenti”).
Allora, per quale motivo i figli della signora con Alzheimer si sono rivolti a voi?
Il ricovero della mamma nella R.S.A. di Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, veniva a costare 86 euro al giorno; la madre aveva una situazione economica di 628 euro al mese; l’ente gestore aveva indotto i figli a sottoscrivere il contratto di ingresso della madre in R.S.A., compartecipando come “garanti” al pagamento della retta. Avendo partecipato al pubblico dibattito, i figli ci hanno chiesto di essere aiutati nell’ implementare la relazione con il Comune di Legnano, dove risiedeva la mamma, prima del ricovero.
Come si è espresso l’aiuto della vostra associazione?
Abbiamo fornito gli elementi per redigere una lettera indirizzata al Comune, allo scopo chiedere gli atti amministrativi (deliberazioni, regolamento…) in base ai quali il Comune era tenuto a concedere il contributo alle persone ricoverate e, per quanto riguardava la mamma, per colmare la differenza fra ciò di cui disponeva (€.628,00 mensili) e la retta richiesta dall’Ente Gestore (€. 2580,00 mensili). Mediante le nostre indicazioni, la lettera è stata poi inoltrata al Comune alla fine del mese di settembre 2009.
C’ è stata la risposta del Comune, di quale tenore?
Sì, il Comune ha risposto alla lettera dei figli della persona ricoverata, verso la fine del mese successivo. Ha fatto conoscere il regolamento delle prestazioni sociali agevolate, che risaliva ad un atto amministrativo del 1991 (deliberazione n. 42 del 14 marzo 1991) . Nel contempo, il Comune ha fatto presente che non aveva il dovere di assumersi l’onere di concorrere al costo del servizio, in quanto tale dovere doveva essere adempiuto dai parenti tenuti agli alimenti, in base alla disciplina del codice civile (artt. 433 e seguenti).
A quel punto, qual è stata la reazione dei figli?
I figli, si sono rivolti all’avv. Francesco Trebeschi e, impugnando la risposta del Comune, hanno fatto ricorso al TAR (fine dicembre 2009). Nel contempo, provvedevano ad inoltrare al Comune una formale istanza di contributo per il pagamento della retta di ricovero della madre. Ciò, alla luce della normativa dello Stato (Decreto Legislativo n. 109/1998 e Decreto Legislativo n. 130/2000).
Ci può ricordare come si è espresso il TAR?
A seguito dell’udienza pubblica del 9 aprile 2013, il TAR ha pronunciato la sentenza n. 1786/2013, con la quale ha annullato l’art.2 del regolamento comunale di Legnano.
Cosa dice l’articolo del regolamento comunale annullato dal TAR?
L’articolo del regolamento comunale annullato contiene due commi. Il primo fa venir meno lo stato di bisogno della persona che richiede il contributo, quando ha dei parenti tenuti agli alimenti (artt. 433 e seguenti del codice civile). Il secondo comma sancisce che non esiste lo stato di bisogno della persona quando è proprietaria di beni immobili (oltre all’abitazione principale) e la proprietà di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro…
Proseguiamo nel nostro excursus sugli adempimenti comunali imposti dal TAR e le chiediamo come si è comportato il Comune di Legnano per tradurre sul piano operativo la sentenza n. 1786/2013?
Il Comune ha disatteso la sentenza del TAR. Infatti, a riprova di ciò, nel settembre dello scorso anno, è stata adottata una determina dirigenziale per la concessione di un contributo a persona ricoverata in R.S.A., in base alla vecchia (e vigente) deliberazione del 14 marzo 1991, n. 42…
Per la verità, una risposta del Comune c’è stata. Si è appellato al Consiglio di Stato (21 febbraio 2014), per vedere riformata la sentenza n. 1786/2013. Ma l’appellata sentenza del TAR non risulta sospesa e, a tutt’oggi, l’udienza d’appello non risulta ancora fissata.
Quindi, stante l’inottemperanza del Comune, rispetto alla sentenza del TAR N. 1786/2013, ci vuole dire quale è stata l’ulteriore iniziativa dei figli della signora ricoverata nella R.S.A., con il sostegno dell’associazione “Senza Limiti”?
I figli hanno fatto, nuovamente, ricorso al TAR, in data 24 novembre 2014, denunciando l’inottemperanza del Comune di Legnano, per la mancata esecuzione della sentenza n. 1786/2013. Così, in TAR ha emesso una nuova sentenza, la n. 00057/2016 del 17 dicembre 2015. In parole povere, con questa seconda sentenza, il TAR ha ingiunto al Comune di rendere esecutiva la prima sentenza, entro 30 giorni. In caso contrario, a ciò dovrà provvedere un “Commissario ad acta”, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine concesso all’Amministrazione Comunale. Il Commissario di cui si tratta è il dirigente del settore 6 del Comune di Legnano.
Inoltre, il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti.
Ora, nel contesto di queste due sentenze del TAR, e in attesa dell’ulteriore pronunciamento del Consiglio di Stato, ci vuole dire se, negli ultimi due anni, la vostra associazione, che agisce a Legnano, ha avuto qualche approccio significativo con il Comune, volto a superare il vecchio regolamento sulle prestazioni sociali agevolate?
La nostra associazione, insieme ad altre tre formazioni sociali, l’ANFFAS, l’UILDM e Diaconìa (Caritas), ha sollecitato l’assessore alle politiche sociali a promuovere un gruppo di studio, con il compito di elaborare un nuovo regolamento, tenendo conto della nuova normativa dello Stato, in materia di prestazioni sociali agevolate (DPCM n. 159/2013).
Il gruppo di studio, coordinato dall’assessore medesimo, si è riunito più volte nella primavera 2014 e il 4 giugno dello stesso anno ha approvato una bozza di regolamento sulle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, rivolto,in particolare, alla tipologia di tre soggetti beneficiari: le persone con disabilità, le persone anziane malate croniche non autosufficienti e le persone con sofferenza psichica (per gli aspetti di riabilitazione psicosociale-residenzialità leggera).
Ci dica se l’elaborato del gruppo di studio (nuovo regolamento) si è tradotto in atto amministrativo?
No, questo passaggio determinante non è avvenuto. In altri termini, l’elaborato è rimasto, volutamente, nei cassetti dell’assessorato.
Per quale motivo?
L’assessore, nell’estate dell’anno scorso, ci ha detto che i dirigenti tecnici dell’assessorato non hanno avuto tempo di occuparsene.
Quindi, nell’estate 2015, il Comune di Legnano, era ancora sprovvisto del nuovo regolamento?
Esattamente, il Comune risultava inadempiente, sia sotto il profilo della giustizia amministrativa (non rispettata la prima sentenza del TAR), sia per gli obblighi derivanti dalla nuova normativa I.S.E.E..”
Infatti, la nuova normativa I.S.E.E. impone ai Comuni di dotarsi di un nuovo regolamento, a partire dal 1° gennaio 2015.
Come si presenta ora la situazione dell’adozione nel Legnanese del nuovo regolamento sulle prestazioni sociali agevolate, sia per quanto attiene ai contenuti, sia per la sua entrata in vigore?
Gli organi di governance del Piano di Zona (“tavolo politico”) hanno sottoposto alle formazioni sociali del terzo settore e alle organizzazioni sindacali una bozza di regolamento da adottarsi negli 11 comuni dell’Ambito Territoriale.
Su tale bozza è aperto il confronto. Le associazioni, che già avevano contribuito ad elaborare il regolamento con il Comune di Legnano, hanno presentato e discusso una serie di proposte emendative.
Per quanto riguarda i tempi, è previsto che il nuovo regolamento entri in vigore, in forma armonizzata fra tutti i Comuni dell’Ambito,con decorrenza dal 1° luglio 2016, ovvero un anno e mezzo dopo la prescrizione dettata dalla normativa statale.