ISEE - BUONE NOTIZIE DAL TAR MILANO
Il TAR per la Lombardia, con la Sentenza 1271/2015, annulla il regolamento del Comune di Cusano Milanino (MI) il quale, non applicando la normativa ISEE, non concedeva l'integrazione della retta di ricovero per gli inserimenti residenziali se il ricoverando risulta proprietario o comproprietario di patrimonio mobiliare. Tale regolamento prevedeva che: "l'intervento economico del Comune a sostegno della retta di ricovero poteva essere attivato soltanto a seguito dell'utilizzo del patrimonio mobiliare a copertura della retta fino alla riduzione dello stesso a € 2.600,00".
Il TAR ha condannato, inoltre, il Comune di Cusano Milanino al pagamento delle spese processuali ai ricorrenti, che liquida in euro 2.500,00 oltre IVA e CPA come per legge.
Sono tanti i Comuni che aggirando la normativa ISEE applicano regolamenti similari.
Ci auspichiamo che tali comuni rivedano i propri regolamenti visto che nel nuovo ISEE L’art. 2 comma 1 del DPCM 159/2013, senza lasciare spazio a interpretazioni di sorta, precisa che: "L'ISEE e' lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione … ,
In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari".
Proprio in quanto livello essenziale, come ben rilevato dal TAR Lazio nelle sentenze 2458/2015, 2454/2015 e 2459/2015 “non è .. prevista alcuna elaborazione di criteri “paralleli” o “alternativi” all’Isee… ma unicamente la possibilità di allargare la platea dei beneficiari mediante criteri ulteriori che non si sovrappongono o sostituiscono l’ISEE”.