Breaking News 10 marzo 2015
SENTENZA LAMPO DEL TAR PER LA LOMBARDIA
Nei CDD (Centri Diurni Disabili) non può mancare la figura dell'Educatore prevista dal DM 520/1998.
Lo ribadisce il Tar per La Lombardia con la Sentenza Breve 659 su ricorso presentato dall'Associazione Senza Limiti Onlus (Coordinamento di associazioni del quale fa parte anche MTD).
Su segnalazione del MTD l'ufficio del Difensore civici regionale si era già occupato della questione richiedendo il parere del Ministero della Salute in data 10 ottobre 2013. (ecco la lettera del Difensore ed ecco il parere del Ministero).
Qui il commento dell'avv Maria Luisa Tezza che ha rappresentato e difeso Senza Limiti.
Con la sentenza “lampo” n. 659 depositata in data 06.03.2015 Il T.A.R. della Lombardia, Sez. Milano, ha analizzato la natura del servizio svolto nei Centri Diurni per Disabili (CDD), strutture semi-residenziali per persone con disabilità grave e gravissima ai quali vanno garantite attività socio-sanitarie ad elevato grado di integrazione ex art. 3 septies D.Lgs. 502/92.
Il TAR ha infatti rimarcato che si tratta di un servizio complesso, a contenuto in primo luogo sanitario, da eseguire in favore anche di persone affette da grave disabilità e che necessitano di prestazioni di natura sanitaria e riabilitativa e non solo assistenziale e rieducativa.
Ne deriva che le figure del “Coordinatore”, responsabile delle attività realizzate all’interno del CDD, e dell’”Educatore”, chiamato a gestire le stesse nonché definire, svolgere e monitorare i Progetti Individualizzati, sono chiamate necessariamente a svolgere esplicitamente prestazioni di contenuto sanitario.
Pertanto il bando di gara che ha ad oggetto l’affidamento di servizi educativi, socio-assistenziali, psicologici e di supervisione presso i CDD, deve prevedere in capo al “Coordinatore” ed all’”Educatore” titoli di studio coerenti con la natura dell’attività che tali soggetti sono tenuti a svolgere in base alla disciplina della gara.
“Coordinatore” ed “Educatore” devono, quindi, essere in possesso di titoli che comportano una specifica preparazione in ambito sanitario.
Tali non sono il diploma di Laurea in Scienze dell'Educazione o Laurea in Psicologia od il diploma Triennale di Educatore Professionale Classe di Laurea 19.
Per tale motivo il T.A.R. ha annullato il bando di gara nella parte in cui definisce i requisiti richiesti in capo alle dette due figure in modo irragionevole e non coerente con le funzioni che sono chiamate a svolgere.
Il bando di gara dovrà pertanto essere riformulato in ottemperanza a quanto disposto dal T.A.R.
Gli utenti dei CDD hanno finalmente la certezza di avere diritto a personale adeguato e competente per la definizione, gestione e verifica dei progetti terapeutici individualizzati che d’ora in poi dovranno essere elaborati e monitorati da personale munito della imprescindibile preparazione in ambito sanitario nonché di un titolo abilitante all’esercizio della relativa professione.
Una nota di plauso va al T.A.R. per la velocità del giudizio che è durato, dal giorno del deposito del ricorso alla pronuncia della sentenza, solo 21 giorni.