Epocale Sentenza del Tribunale Ordinario di Verona
Ecco il commento dell'Avv. Maria Luisa Tezza
Con una sentenza epocale n. 2384 depositata il 24.10.2013 il Tribunale di Verona ha riconosciuto la nullità dei "contratti ricovero" affermando, addirittura, che la firma imposta ai parenti a garanzia del pagamento delle rette è un ostacolo alla fruizione dell'assistenza sanitaria.
Il Tribunale ha infatti evidenziato che la normativa statale vigente, nel caso di assistenza sanitaria, ha natura di interesse pubblico e, pertanto, va garantita su tutto il territorio nazionale. Questa normativa non può pertanto essere violata e ciò a pena di nullità (art. 1418 c.c.). Peraltro, aggiunge la sentenza, l'integrazione a carico dei parenti non può fondarsi sull'obbligazione alimentare (art. 433 c.c.) perché la norma (D.Lgs. 109/98 art. 2 comma 6) espressamente lo esclude.
Finalmente una sentenza di un Tribunale Ordinario (il giudice che l'ha stesa è presidente di Sezione) breve, chiara ed incisiva.
Si tratta di una sentenza esemplare che espone con chiarezza e concisione la normativa in materia. In base alla normativa vigente, in un caso di assistenza sanitaria quale quello di specie, le spese per ricovero vanno suddivise al 50% tra Azienda Sanitaria e Comune competente. Non c’è dubbio che una siffatta normativa rientra nell’ambito della normativa d’interesse pubblico che assicura ai cittadini le prestazioni socio-sanitarie necessarie, da garantirsi su tutto il territorio nazionale, in applicazione concreta dell’art. 32 Cost. Se così è, il diritto al ricovero e all’assistenza di un soggetto ultrasessantacinquenne e invalido al 100% non può esser regolamentato da convezioni private che, in qualche modo, ostacolino di fatto il ricorso del cittadino ala fruizione dell’assistenza sanitaria, quale mezzo concreto di garanzia e attuazione del diritto costituzionalmente riconosciuto alla salute. Il contratto di ricovero deve perciò ritenersi nullo ex art 1428 CC per contrarietà a norme imperative.