Sentenza del TAR (MI) del 12/09/2013

Un'altra Sentenza importantissima, chiarissima e coraggiosa! - ecco il commento dell'avv. Maria Luisa Tezza

L’indicatore I.S.E.E. rientra nei “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.

Non è pertanto possibile “modificare il rapporto tra le componenti patrimoniali mobiliari ed immobiliari necessarie per calcolare l’I.S.E.E. (Consiglio di Stato, V, 16 marzo 2011, n. 1607)”.

Ne deriva che “i criteri ulteriori” di selezione dei beneficiari previsti dall’art. art. 3, comma 1, D.Lgs. 109/98 “devono logicamente essere di natura diversa rispetto a quelli che già concorrono a determinare l’I.S.E.E., altrimenti si potrebbe giungere a stravolgere il meccanismo previsto dalla legge, valorizzando volta per volta le componenti ritenute più significative dall’Ente coinvolto nel procedimento, con la conseguente violazione della normativa relativa ai livelli essenziali delle prestazioni”.

Il TAR Lombardia, con la coraggiosa sentenza n. 2139 depositata in data 12.09.2013 ha così ripreso l’orientamento consolidato della giurisprudenza del Consiglio di Stato anteriore alle note sentenze della Corte Costituzionale nn. 296 e 297 del 2012.

 

Qui il testo della sentenza

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