Un'altra sentenza favorevole del TAR
Il Tar per la Lombardia con la sentenza 02121 depositata in segreteria il 10/09/2013 ribadisce che i parenti non sono tenuti a pagare la retta.
Il TAR sottolinea la normativa ISEE (L. 109/98) che indica un metodo di calcolo del reddito da prendere in considerazione da parte degli enti erogatori per l’accesso a servizi agevolati. Come esplicitato dal comma 6 dell’art. 2, non modifica però la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile, né attribuisce agli enti erogatori la facoltà di sostituirsi all’interessato rispetto alla richiesta degli alimenti.
Il TAR precisa "Insomma, obbligato al pagamento può essere ritenuto solo il soggetto che riceve la prestazione anche se il suo reddito viene calcolato con riferimento alla sua situazione familiare (cfr. Tar Lombardia Milano, sez. I, 7 febbraio 2008, n. 291)."