IMPORTANTI RECENTI PROVVEDIMENTI
CHE CONFERMANO IL DIRITTO PIENAMENTE E IMMEDIATAMENTE ESIGIBILE ALLE CURE SOCIO-SANITARIE SANCITO DAI LEA

Segnaliamo alcuni importanti recenti provvedimenti che confermano il diritto pienamente e immediatamente esigibile alle cure socio-sanitarie domiciliari, semi-residenziali e residenziali degli anziani malati cronici non autosufficienti, delle persone con demenza senile, dei pazienti con rilevanti disturbi psichiatrici e autonomia molto limitata e dei soggetti con handicap intellettivo grave, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” (Lea) le cui norme sono cogenti in base all’articolo 54 della legge 289/2002.

 

1. La sentenza della Corte costituzionale n. 36/2013

Nella sentenza n. 36/2013 la Corte costituzionale ha precisato che «l’attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di anziani non autosufficienti è elencata tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001».

Nella stessa sentenza la Corte costituzionale ha definito non autosufficienti le «persone anziane o disabili che non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l’aiuto determinante di altri».

2. L’ordinanza n. 141/2013 del Tar del Piemonte

Nell’ordinanza n. 141/2013 il Tar del Piemonte, accogliendo il ricorso presentato dall’Aps (Associazione promozione sociale), dall’Ulces (Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale) e dall’Utim (Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva) contro la Regione Piemonte, ha disposto quanto segue: «Ordina alla Regione Piemonte di apprestare idonee misure organizzative al fine di soddisfare le esigenze connesse alla presa in carico degli anziani (malati cronici non autosufficienti, ndr.), così come imposto dalla normativa nazionale sui Lea, ai sensi dell’ordinanza n. 609 del 2012 di questo Tar».

3. La sentenza n. 326/2013 del Tar del Piemonte

Il Tar del Piemonte ha precisato nella sentenza n. 326/2013 (1) che sono illegittime «le liste di attesa per la fruizione dei servizi di “educativa territoriale” per i disabili e di “assistenza domiciliare” per i disabili» poiché si tratta «di servizi che rientrano, a tutta evidenza, nelle definizioni di cui all’allegato 1.C., punti 8 e 9 (dedicati, nel quadro dei servizi socio-sanitari, all’assistenza territoriale semiresidenziale e residenziale del disabile, la quale deve comprendere anche prestazioni di riabilitazione)».

In sostanza la sentenza 326/2013 conferma il diritto pienamente e immediatamente esigibile delle persone con disabilità alle prestazioni di “assistenza domiciliare”.

Con riferimento alla sopra citata sentenza n. 326/2013 occorre tener presente che anche gli anziani malati cronici non autosufficienti e le persone con demenza senile hanno diritto alle prestazioni relative all’assistenza socio-sanitaria domiciliare, in quanto le norme dei Lea sono identiche per detti infermi e per i soggetti con disabilità.

(1) Segnaliamo che le Associazioni Aps, Utim, e Ulces presenteranno ricorso al Consiglio di Stato sulla base del seguente documento: “Norme sulle contribuzioni economiche e osservazioni in merito alla sentenza del Tar del Piemonte n. 326/2013”.

4. La sentenza n. 1154/2010 del Tribunale di Firenze

Nella sentenza n. 1154, depositata in Cancelleria il 16 novembre 2010, la Sezione lavoro del Tribunale di Firenze, dopo aver rilevato che «l’atto amministrativo contenente una sorta di “liste a scorrimento” effettuata sulla base di una valutazione comparativa, seppur di carattere essenzialmente tecnico, delle posizioni dei richiedenti e lo stesso atto amministrativo che l’ha prevista, devono ritenersi radicalmente nulli o, comunque illegittimi», ha condannato l’Asl 10 di Firenze a rimborsare ai congiunti di una anziana malata cronica non autosufficiente, ricoverata in una Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) la somma di euro 42.385,20 quale importo della quota sanitaria spettante alla stessa Asl.

5. Le sentenze del Tar della Lombardia n. 784 e 785/2011 e l’ordinanza del Tar del Piemonte n. 381/2012

Per quanto concerne le prestazioni semiresidenziali (ad esempio la frequenza di centri diurni al termine della scuola) da parte dei soggetti con handicap intellettivo in situazione di gravità, si segnala che il pieno e immediato diritto alla fruizione è stato stabilito dalle sentenze del Tar della Lombardia n. 784 e 785/2011 e dall’ordinanza del Tar del Piemonte n. 381/2012.

Nella sentenza n. 784/2011 del 9 marzo 2011, depositata in Segreteria il 24 marzo 2011, la Sezione prima del Tar della Lombardia ha precisato che «la regola della evidenziazione della situazione economica del solo assistito, rispetto alle persone con handicap permanente grave, integra un criterio immediatamente applicabile ai fini della fruizione di prestazioni afferenti a percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, senza lasciare spazio alcuno alle amministrazioni locali per una diversa gestione in sede regolamentare» e che, pur tenendo conto «delle difficoltà dei Comuni nel reperimento di fondi sufficienti per far fronte alle legittime richieste di prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali da parte di coloro che ne abbiano diritto secondo legge» questa situazione «non può tradursi in misure che incidano negativamente sugli utilizzatori finali che, in quanto soggetti svantaggiati, la legge statale ha inteso proteggere; d’altra parte non può trovare risposta in sede giurisdizionale, ma esclusivamente in quella politica di riparto delle competenze e degli oneri finanziari posti dalla legge direttamente a carico degli enti locali: il che significa che la questione di legittimità costituzionale sollevata, a prescindere dai possibili profili di fondatezza, non è rilevante ai fini della definizione del presente giudizio».

Nella sentenza n. 785/2011 del 9 marzo 2011, depositata in Segreteria il 24 marzo, la stessa Sezione prima del Tar della Lombardia ha condannato il Comune di Dresano a risarcire nella misura di euro 2.200 il danno esistenziale subito dalla minore R. S. «in quanto l’illegittimo comportamento del Comune ha determinato uno slittamento della data di inizio del servizio [frequenza di un centro diurno per soggetti con grave handicap intellettivo] da settembre a novembre 2009».
Inoltre nella sentenza viene precisato che «ove i genitori avessero dimostrato che, nel periodo di colpevole ritardo dell’Amministrazione comunale, essi abbiano provveduto direttamente e a proprie spese ad assicurare un servizio equivalente alla propria figlia minore, i relativi costi avrebbero rappresentato l’ammontare del danno patrimoniale risarcibile in loro favore». È estremamente importante tener conto che la sopra riportata sentenza è fondata sugli stessi principi legislativi (le norme sui Lea, Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria) in base ai quali le persone non autosufficienti (soggetti con handicap intellettivo grave e limitata o nulla autonomia, anziani cronici non autosufficienti, malati colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, ecc.) hanno il diritto pienamente e immediatamente esigibile alle prestazioni residenziali senza limiti di durata.

L’ordinanza del Tar del Piemonte n. 381/2012 del 20 giugno 2012, depositata in Segreteria il giorno successivo, riguarda il ricorso presentato dall’Associazione promozione sociale, dall’Ulces (Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale) e dall’Utim (Unione per la tutela degli insufficienti mentali), organizzazioni aderenti al Csa contro la delibera approvata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio intercomunale dei servizi socio-assistenziali “Ciss 38” di Cuorgnè (To) per l’istituzione e gestione delle liste di attesa dei soggetti con handicap intellettivo in situazione di gravità e limitata o nulla autonomia.
Il ricorso è stato presentato perché la presenza di liste di attesa viola il diritto pienamente e immediatamente esigibile alla frequenza dei centri diurni stabilito dai Lea, Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria (decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, le cui norme sono cogenti in base all’articolo 54 della legge 289/2002).
Avendo riconosciuto valide le motivazioni del ricorso, con l’ordinanza in oggetto la delibera del Ciss 38 è stata sospesa ed il ricorso verrà esaminato nell’udienza del 18 dicembre 2013. Pertanto per almeno un anno e mezzo il Ciss 38 non può ritardare la frequenza dei centri diurni non potendo più inserire le richieste degli interessati nelle liste di attesa.
È molto importante rilevare che nell’ordinanza del Tar del Piemonte viene affermato che le prestazioni relative ai centri diurni «rientrano pacificamente nei Livelli essenziali di assistenza» e che «gli Enti locali coinvolti sono (…) immediatamente tenuti a far fronte ai suddetti oneri (…) essendo stati vincolati ad applicare una disposizione immediatamente precettiva introdotta a tutela di una fascia di popolazione particolarmente debole».

Nota
Occorre tener conto che i tre provvedimenti succitati sono fondati sugli stessi principi
legislativi (le norme sui Lea) in base ai quali le persone non autosufficienti (soggetti con
handicap intellettivo grave e limitata o nulla autonomia, anziani cronici non autosufficienti,
malati colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, dei pazienti
psichiatrici con limitatissima autonomia, ecc.) hanno il diritto pienamente e immediatamente esigibile anche alle prestazioni residenziali senza limiti di durata.

6. La lettera del Difensore civico del Piemonte “Principio di ‘continuità assistenziale’”.

Il Difensore civico della Regione Piemonte ha inviato a varie autorità di detta Regione la lettera datata 28 marzo 2013, prot. 432, avente per oggetto: “Principio di ‘continuità assistenziale’” in merito alle esigenze connesse alla presa in carico degli anziani non autosufficienti, cosi come imposto dalla normativa nazionale sui Livelli essenziali di assistenza e in relazione alle ordinanze cautelari n. 609/ 2012 e n.141/2013 del Tar del Piemonte.

Fonte: www.fondazionepromozionesociale.it