Il commento di Walter in merito al parere del Consiglio di Stato sul nuovo ISEE.
 

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CONSIGLIO DI STATO

Numero affare 11645/2012

Parere sullo “Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”

o s s e r v a z i o n i

 

Prima osservazione

Il Consiglio di Stato, a pag. 6 del parere, esprime apprezzamento sull’utilizzo della consultazione preventiva, adottata  dal Ministero del lavoro e delle politiche sociale, “ ….pur se non previsto nel caso specifico dal legislatore, in quanto tale meccanismo consente all’amministrazione procedente di avvalersi di esperienze e conoscenze dei soggetti destinatari del regolamento, di raccogliere informazioni sull’impatto potenziale della regolamentazione e anche di considerare approcci alternativi a determinati aspetti “.

In sostanza, aggiunge il Consiglio di Stato, lo svolgimento di una fase di consultazione preventiva dei soggetti interessati è idoneo a rendere migliore la regolamentazione, che avrà anche maggiori probabilità di essere accettata e, quindi, bene applicata.

Nell’ atto del Consiglio di Stato, a pag. 5, si richiamano sia le realtà istituzionali, che le formazioni sociali consultate.

Sono citate, fra le formazioni sociali, le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei pensionati maggiormente rappresentative, le principali federazioni delle persone con disabilità, il Forum del terzo settore e il Forum delle famiglie.

C’è da supporre che  queste formazioni sociali abbiano espresso il proprio assenso sullo schema di decreto.

Se non vado errato, non esistono loro prese di posizione contrarie allo schema prodotto dal Ministero e successivamente sottoposto al parere del Consiglio di Stato.

Seconda osservazione

Il Consiglio di Stato, nella parte conclusiva del punto 4 del parere (pag. 10), rimette alla valutazione del Ministero la possibilità di disciplinare in modo espresso, nel nuovo I.S.E.E., il caso del soggetto civilmente obbligato agli alimenti, ai sensi dell’art. 433 del codice civile.

Esso riprende, nel parere, un rilievo letteralmente già formulato al punto 3 della parte motivazionale  della propria sentenza n. 1607 del 16 marzo 2011, che ha visto (parzialmente) soccombente il Comune di Cinisello Balsamo.

Il rilievo riguarda la possibilità del Comune di graduare l’accesso ai servizi sociali degli utenti, a seconda che gli utenti stessi fruiscano, o meno, del sostegno materiale dei soggetti obbligati, ai sensi dell’art. 433 del codice civile.

Qualora i Comuni accogliessero la disciplina amministrativa indicata dal Consiglio di Stato, conferirebbero priorità di accesso ai servizi alle persone utenti sole, senza la presenza di parenti tenuti agli alimenti.

Inoltre, i Comuni sarebbero tenuti a considerare alla stessa stregua  delle persone utenti sole,  quelle che, pur avendo  i parenti tenuti agli alimenti, non riescano ad ottenerne il sostegno.

Infine,in via gradatamente subordinata in graduatoria, i Comuni farebbero accedere ai servizi sociali le persone che sono sostenute dal beneficio degli alimenti erogati dai soggetti obbligati.

Su tale argomento, questo parere va di pari passo con la sentenza n. 1607/2011.

In conclusione, il Consiglio di Stato richiama la disciplina alimentare (art. 433 del codice civile) non ai fini del concorso dei parenti al costo del servizio, bensì come criterio per la formazione della graduatoria  delle persone  ammesse  al servizio, qualora tale criterio fosse introdotto esplicitamente nella nuova regolamentazione I.S.E.E..

(Walter Fossati, 25 gennaio 2013)