Interessante sentenza n. 11021/2011 del Giudice di Pace di Pavia
(purtroppo pervenutaci in ritardo)
Con la sentenza pubblichiamo anche il commento dell'avv. Alessandra Morlotti Vicepresidente del MTD.
Nell'archivio sentenze è consultabile anche la sentenza del Tribunale Ordinario di Pavia n. 377/2009 citata nella sentenza 11021/2011 e nel commento.

 

 

Giudice di Pace di Pavia Sentenza n. 11201/2011

Il Giudice di Pace di Pavia interviene nuovamente sulla questione relativa alla richiesta rivolta al tutore dal Comune per il pagamento di prestazioni erogate ad un disabile.

La sentenza con sintetica chiarezza ribadisce innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, se pure la notifica della cartella esattoriale va fatta al tutore in quanto il soggetto incapace non può ricevere atti giuridici, la pretesa creditoria deve essere indirizzata al soggetto incapace che pertanto risponderà con il suo patrimonio dell’obbligazione.

Aggiunge il Giudice di Pace che nel caso sottopostogli  il tutore ha sottoscritto il contratto d’ingresso precisando esplicitamente che la sottoscrizione era correlata alla sua qualità di tutore, escludendo sempre espressamente qualsivoglia obbligo personale ad adempiere le obbligazioni discendenti dal contratto. Il Giudice ha ritenuto dunque che erroneamente il Comune avesse chiesto il pagamento al tutore a prescindere dalla natura della prestazione che era stata erogata.

L’importanza di questa sentenza, che peraltro riprende le indicazioni già contenute nella precedente del Tribunale di Pavia n.377/2009, è data dalla corretta individuazione del soggetto debitore e nell’esclusione di qualsivoglia obbligo economico da parte del soggetto –sia pure un familiare- che ne ha assunto la rappresentanza giuridica.

Avv. Alessandra Morlotti Vicepresidente del MTD